Nel 2023 è risultata molto elevata e pari al 90% la quota di accoglimento dei ricorsi all’Abf (Arbitro bancario finanziario) in materia di cessione del quinto. La percentuale è salita notevolmente rispetto al 2022, quando si è attestata al 51%. È quanto emerge dalla Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario – anno 2023, nella quale si precisa che “il forte incremento degli esiti sostanzialmente favorevoli ai ricorrenti è dovuto all’intervento della Corte costituzionale alla fine del 2022”.
All’incremento delle decisioni a favore del cliente non corrisponde però un analogo atteggiamento degli intermediari, che invece hanno aderito in misura minore a quanto stabilito dai collegi. In particolare, il tasso complessivo di adesione degli intermediari alle decisioni dei collegi è stato del 74%, in calo rispetto all’81% del 2022. Questo è accaduto poiché “nonostante l’intervento della Corte costituzionale, alcuni intermediari hanno continuato a non condividere la posizione dell’ABF”.
La relazione annuale dell’Arbitro bancario finanziario ha fatto il punto sulle principali tematiche affrontate nelle decisioni dei collegi e sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza nel corso del 2023.Le riassumiamo di seguito.
Principali tematiche affrontate nelle decisioni dei collegi nel 2023
Costi recurring e upfront vanno sempre restituiti
Con la decisione n. 10.000 del 17 ottobre 2023 il collegio di Palermo ha ribadito che quando il cliente estingue in via anticipata un finanziamento di cessione del quinto, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende sia i costi ricorrenti (recurring), sia quelli istantanei (up front). Un cliente, dopo avere estinto in via anticipata un prestito con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2016 ed estinto nel 2021, chiedeva il rimborso di tutti gli oneri up front e recurring addebitati.
Il collegio di Palermo ha richiamato la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale e, in linea con quanto in precedenza stabilito anche dal Collegio di coordinamento, ha riconosciuto il diritto del consumatore alla restituzione proporzionale di tutti i costi, inclusi quelli up front, con la sola esclusione dell’imposta di bollo. Con decisione 26525/2019 il collegio di coordinamento aveva infatti riconosciuto il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito senza distinzione tra costi recurring e up front, in applicazione dei principi della sentenza Lexitor ai casi di estinzione anticipata dei finanziamenti con cessione del quinto.
L’ammontare del rimborso è stato determinato applicando il criterio proporzionale lineare per il calcolo degli oneri recurring, che prevede l’importo complessivo di ciascuna voce di costo venga suddiviso per il numero totale delle rate del prestito e poi moltiplicato per il numero delle rate residue alla data di estinzione, e il criterio della curva degli interessi per quelli up front, seguendo il modello adottato nella costruzione del piano di ammortamento per il calcolo degli interessi, che decrescono di rata in rata.
La sentenza della Corte di giustizia dell’Ue non si applica ai contratti di credito ai consumatori
In un altro ricorso l’intermediario aveva richiamato a proprio favore le conclusioni della sentenza del 9 febbraio 2023 della Corte di giustizia dell’Unione europea, successiva alla pronuncia Lexitor. La pronuncia aveva a oggetto l’estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare ai consumatori e aveva affermato che il diritto del consumatore è limitato alla riduzione dei soli interessi e dei “costi dovuti per la restante durata del contratto”.
Con la decisione n. 7758 del 25 luglio 2023 il collegio di Torino ha escluso la rilevanza di tale sentenza rispetto all’estinzione anticipata di contratti di credito ai consumatori, in quanto riguardava l’interpretazione della direttiva Ue/2014/17 che regola il credito immobiliare ai consumatori (Mortgage credit directive, Mcd) e non si applica al credito al consumo. Ha quindi confermato il diritto del cliente alla restituzione proporzionale di tutti i costi.
Rimborso premio assicurativo, il criterio contrattuale diverso dal proporzionale lineare è applicabile purché conosciuto in anticipo dal cliente
A seguito dell’estinzione anticipata di un prestito con cessione del quinto dello stipendio concluso nel 2011, un cliente chiedeva la restituzione della quota non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi. L’intermediario affermava, tra l’altro, di avere già rimborsato il premio assicurativo secondo la formula riportata nelle condizioni generali assicurative (Cga) consegnate al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Al fine di applicare le condizioni pattuite dalle parti in materia di rimborso anticipato i collegi ritengono necessario verificare se il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere piena conoscenza in anticipo del criterio alternativo a quello proporzionale lineare.
Con la decisione n. 6922 del 6 luglio 2023 il collegio di Milano ha rilevato che le Cga prodotte in giudizio avevano un numero di fascicolo diverso da quello apposto sulla documentazione che il cliente aveva ricevuto al momento della sottoscrizione del prestito. Pertanto, in mancanza di prova che il cliente fosse stato informato pienamente e per tempo sul criterio di calcolo alternativo, l’Arbitro bancario finanziario ha condannato l’intermediario a rimborsare il premio non goduto applicando il criterio proporzionale lineare.
La posizione della giurisprudenza nel 2023
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul diritto dei consumatori a ottenere la riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato nel 2007, prima dell’entrata in vigore della direttiva Ce/2008/48 (Consumer Credit Directive, Ccd). La Corte ha ripercorso l’evoluzione normativa del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato e ha richiamato l’interpretazione fornita dalla Cgue con la sentenza Lexitor e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2022. Secondo la Cassazione, anche in assenza della normativa di secondo livello (in particolare all’epoca non era stata adottata una deliberazione del Cicr), già all’epoca il consumatore non poteva essere privato del diritto alla riduzione di tutti i costi del credito. La clausola che esclude il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata è quindi nulla, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, anche prima dell’entrata in vigore dell’attuale quadro normativo.
Il Tribunale di Monza ha confermato che il consumatore che estingue anticipatamente un finanziamento ha diritto a ricevere la restituzione di tutti gli oneri. Ha aggiunto, confermando l’orientamento dell’Abf, che la successiva decisione della Cgue sull’estinzione anticipata dei mutui immobiliari non influisce sulla materia del credito al consumo, riguardando l’interpretazione di una direttiva diversa. La piena applicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza Lexitor è inoltre confermata dall’intervento del legislatore, che ha modificato l’art. 125-sexies Tub adeguando la normativa interna ai principi stabiliti dalla Cgue. Nel caso esaminato ha quindi riconosciuto il diritto del cliente a ottenere il rimborso di tutti costi, incluse le commissioni previste in favore dell’intermediario del credito, perché tra l’altro si tratta di somme incassate dal finanziatore, al quale è intestata la fattura del terzo. Diversamente il Tribunale di Castrovillari ha escluso la rimborsabilità degli oneri up front, ritenendo che la sentenza della Cgue sul credito immobiliare consenta di superare i principi della sentenza Lexitor.
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