Arbitro bancario finanziario: cessione del quinto, intermediario obbligato a informare il cliente sulle condizioni per attivare polizza perdita lavoro

Arbitro bancario finanziario Abf LogoIl collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), si è pronunciato sul diritto dei clienti di ottenere dagli intermediari ogni specifica informazione relativa alle polizze assicurative e alle motivazioni per le quali non sussistono le condizioni per la loro attivazione. Con la decisione N. 3576 del 20 marzo 2024, resa nota il 15 maggio, l’Abf ha sancito il seguente principio di diritto:

Nella trattativa e nella conclusione del contratto di cessione del quinto dello stipendio grava sull’intermediario l’obbligo di assistere il cliente nella stipulazione della polizza assicurativa contro i rischi dell’impiego, fornendo ogni informazione sul pagamento del premio, sugli eventi assicurati e sulla liberazione del cliente dal debito. Anche nel caso di polizza assicurativa stipulata dall’intermediario per garantirsi da rischi di credito o da perdite patrimoniali con premio a proprio carico, il cliente ha diritto di conoscere i presupposti e ogni altra specifica informazione relativi all’attivazione della polizza a fronte di un evento avverso che attenga alla sua attività lavorativa”.

La decisione prende spunto dal ricorso della titolare di due finanziamenti, rispettivamente di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento, per i quali era stata attivata una polizza obbligatoria relativa alla perdita di impiego, che prevedeva l’estinzione del prestito da parte della società di assicurazione. Tuttavia alla richiesta dell’attivazione della polizza, l’intermediario dichiarava la non sussistenza dei presupposti per la sua attivazione.

Il collegio, in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto della ricorrente a ottenere dall’intermediario ogni specifica informazione relativa alle polizze assicurative e puntuali motivazioni concernenti la ritenuta insussistenza delle condizioni per la loro attivazione.

È stata in tal proposito dirimente la lacuna informativa.

È aliena da ogni ragionevole perplessità la circostanza che la condotta dell’intermediario, tanto nella fase della trattativa quanto in quella dell’esecuzione del rapporto contrattuale, sia stata e sia caratterizzata da reticenze e carenze informative a dispetto di quanto previsto nei richiamati Orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia e, più in generale, dei doveri di solidarietà contrattuale attuativi del principio di buona fede. Ciò in aperto contrasto con gli interessi della cliente alla tutela della posizione correlata al contratto assicurativo anche nel caso in cui beneficiario e assicurato della prestazione sia l’intermediario finanziatore (Collegio di Napoli, n. 21016/19, richiamata dal Collegio remittente) e agli obblighi di buona fede che impongono alle parti del contratto (in specie, al finanziatore) “di preservare gli interessi dell’altra” (tra le tante, v. Collegio di Milano, n. 13957/2021)”, si legge nella decisione.