L’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha emanato il 5 aprile due circolari contenenti disposizioni inerenti l’applicazione dell’art.128-quater, comma 4, del Testo unico bancario e l’applicazione dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 141/10.
La prima circolare, la numero 3 del 2012, contiene una tabella che indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati al primo comma dell’art. 128-quater del D.Lgs. n. 385/93.
Come si legge all’art.1 della circolare, “la tabella è suddivisa in una sezione “A”, inerente i prodotti e servizi relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ed una sezione “B”, inerente i prodotti e servizi relativi alla prestazione di servizi di pagamento. Salvo quanto previsto dall’art. 128-quater, comma 6, del D.Lgs. n. 141/10, gli agenti in attività finanziaria non possono assumere più di un mandato per singolo prodotto o servizio fra quelli indicati nell’Allegato A” del documento.
L’art.2 stabilisce invece che “i contenuti della tabella contenuta nell’Allegato A sono resi disponibili già al momento dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria mediante l’apposto sistema informatico di gestione degli elenchi pubblicato sul sito dell’Organismo” e che “gli agenti in attività finanziaria sono tenuti a indicare fin dal momento dell’iscrizione il numero di mandati ricevuti ed i prodotti e/o servizi riferiti a ciascun mandato”.
Leggi la circolare n.3/12
La seconda circolare, la numero 4 del 2012, si occupa di stabilire i requisiti in base ai quali si considera adeguata l’esperienza professionale maturata dai soggetti indicati nel primo comma dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 141/10.
A questo proposito l’art.1 prescrive che “i soggetti che hanno svolto attività di agente in attività finanziaria e/o di mediatore creditizio in forma individuale devono avere percepito redditi lordi in misura non inferiore a 5.000,00 euro su base annua in relazione a tali attività”, mentre per coloro che “hanno svolto l’attività di amministratore di società di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia” è necessario aver percepito “compensi lordi annui per tale attività non inferiore a 5.000,00 euro”. In questa seconda ipotesi, in alternativa rispetto a quanto previsto al periodo precedente, “i medesimi soggetti possono dimostrare che la società presso la quale è stata svolta l’attività di amministratore ha percepito ricavi per l’attività di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia in misura non inferiore a 5.000,00 euro su base annua”. In ogni caso, conclude l’art.1, “le soglie numeriche indicate al comma precedente devono essere raggiunte per almeno tre annualità, anche non consecutive, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di iscrizione ai sensi dell’art. 26, comma 1°, del D.Lgs. n. 141/10”.
Leggi la circolare n.4/12