Gli agenti in attività finanziaria, come tutti gli agenti di commercio, non rientrano tra i beneficiari dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28 del Decreto Cura Italia. A metterlo nero su bianco sono le faq pubblicate sul sito del Mef sull’applicazione del decreto legge, sottolineando che l’esclusione è dovuta al fatto che l’indennità di 600 euro “riguarda solo coloro che non siano iscritti alle altre forme previdenziali obbligatorie”.
Nei giorni scorsi Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl e Usarci avevano sollecitato un chiarimento con una lettera inviata al premier Giuseppe Conte e al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, evidenziando i dubbi relativi all’interpretazione dell’articolo 28 del Decreto Cura Italia.
Le stesse organizzazioni di categoria avevano in seguito sottolineato di aver ottenuto un “importante riscontro”, perché in “una dichiarazione video il sottosegretario al Mef Cecilia Guerra ha confermato che gli agenti iscritti sia all’Ago sia all’Enasarco potranno accedere all’indennizzo dei 600 euro”.
Qualcosa quindi non torna. “Le dichiarazioni del sottosegretario ci avevano rassicurato. Ora invece siamo di nuovo nell’incertezza – spiega Luca Matrigiani, presidente del Simedia- UGL Terziario, che nei giorni scorsi aveva accolto con favore le dichiarazioni di Guerra -. Le faq escludono gli agenti in attività finanziaria, anche se l’Inps ancora non ha ancora tirato fuori le disposizioni attuative specifiche. In questa situazione non possiamo che chiedere che il sottosegretario Guerra dia seguito a quanto esplicitamente dichiarato, mantenendo gli impegni presi nei confronti di una categoria di professionisti che ha un peso importante sull’economia del Paese e che sta affrontando un momento di estrema difficoltà”.
Gli agenti rientrerebbero comunque, con tutti gli altri soggetti iscritti alle casse, tra i destinatari del Fondo per il reddito di ultima istanza, istituito dall’articolo 44 del decreto Cura Italia, per sostenere lavoratori dipendenti e autonomi. “Questo è vero, e noi come Simedia lo avevamo sottolineato sin dal primo momento. C’è però da evidenziare che l’ammontare previsto per il Fondo, 300 milioni per l’anno in corso, è assolutamente inadeguato rispetto all’elevato numero delle possibili richieste. O ci sarà un intervento specifico per rifinanziarlo con il prossimo decreto, in modo che ogni agente possa prendere almeno i 600 euro che il sottosegretario ci ha promesso, o ci troveremo di fronte a uno scandalo. Navighiamo a vista”.
In attesa che la questione delle indennità venga risolta, l’Inps ha emanato una circolare stabilendo una modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l’emergenza Coronavirus.
In base a questa procedura non sarà più necessario utilizzare un PIN diviso in due parti, di cui una inviata on line e una tramite posta ordinaria, ma si potrà utilizzare solo la prima parte.
“L’accesso ai servizi sul portale istituzionale – scrive l’Istituto – è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago; indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; indennità lavoratori del settore agricolo; indennità lavoratori dello spettacolo; bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio ‘Richiesta PIN’; Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile). Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta. Con riferimento alla sola prestazione ‘bonus per i servizi di baby-sitting’, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020)”.