A partire dal 1° aprile si tornerà ad applicare la ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione e dai mediatori di assicurazione. Con la circolare n. 7/E del 21 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli uffici le istruzioni operative sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto.
L’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (di seguito articolo 25-bis), abrogando la disposizione che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
A seguito della modifica normativa la ritenuta d’acconto si applica, dunque, alle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
Nel documento di prassi, l’Amministrazione precisa che restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare del ministero delle Finanze n. 24/1983.
L’Agenzia, inoltre, segnala che, sulla base delle indicazioni già fornite con la risoluzione n. 7/2013, considera assoggettate a ritenuta d’acconto, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. I soggetti che godono dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni ai sensi del citato articolo 25-bis, comma quinto, che esercitano l’attività d’intermediazione assicurativa in via accessoria e che sono iscritti al Rui, la ritenuta d’acconto è operata esclusivamente sulle provvigioni afferenti l’attività assicurativa.
Nella circolare 7/E del 21 marzo 2024 avente ad oggetto “Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213”, l’Agenzia delle Entrate fornisce inoltre chiarimenti sulla decorrenza della modifica, sulla determinazione della ritenuta in misura ridotta e ulteriori precisazioni.