Agenti e mediatori: obbligo formativo, quando è possibile recuperare l’aggiornamento professionale per i bienni 2020-2021 e 2022-2023. I chiarimenti dell’Oam

Persona al computer alla pagina di accesso al sito dell'Oam (Foto: Glenn Carstens-Peters)Chi ha saltato l’aggiornamento professionale nel biennio 2022-2023 può recuperare nel 2024? E chi ha saltato un anno nel biennio 2020-2021? Sono le domande che si sono posti diversi collaboratori e dipendenti di società di mediazione creditizia e agenti in attività finanziaria nei primi mesi del nuovo anno.

Per sciogliere ogni dubbio, la redazione di SimplyBiz si è rivolta all’Organismo agenti e mediatori (Oam), che lo scorso 26 ottobre ha diramato la comunicazione n° 35, contenente “chiarimenti in merito alla verifica dei dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi in ordine all’assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale”. E ha elaborato una tabella, validata dall’Oam, che chiarisce i casi nei quali è possibile recuperare i corsi in caso di mancato aggiornamento e quelli nei quali è invece necessario sostenere nuovamente la prova d’esame.

La comunicazione dell’Organismo

Nella comunicazione n° 35 l’Oam ha chiarito che agenti e mediatori sono tenuti al controllo dell’aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico entro 60 giorni dall’instaurazione del rapporto di collaborazione. In particolare, devono “verificare il pregresso assolvimento del predetto obbligo per l’ultimo biennio utile di aggiornamento, concluso ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Circolare 19/14, ove richiesto”. Resta ferma “la responsabilità dell’intermediario del credito che ha cessato il precedente rapporto di collaborazione per il mancato controllo del collaboratore di cui si è avvalso”.

L’Organismo ha precisato inoltre che, “in caso di accertato inadempimento per il biennio sopra indicato, il collaboratore è tenuto ad assolvere l’obbligo di aggiornamento professionale relativo al biennio precedente nel termine di ulteriori sessanta giorni dall’accertamento. Diversamente, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a sostenere nuovamente la prova valutativa in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per due bienni consecutivi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Circolare Oam n. 22/15; fermo l’obbligo di aggiornamento professionale a seguito del conseguimento della prova”.

L’eventuale accertamento di tale inadempimento comporterà l’avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui collaboratori, nonché la cancellazione del nominativo del collaboratore dall’elenco comunicato dall’iscritta, per perdita di efficacia della prova.

I dubbi

La comunicazione ha sollevato una serie di interrogativi fra i collaboratori di agenti e mediatori creditizi, che si sono chiesti quali siano i casi in cui si possa assolvere l’obbligo formativo con un aggiornamento di recupero e quelli nei quali non sia possibile farlo.

Il chiarimento dell’Oam

Per aiutare chi è alle prese con l’aggiornamento professionale a mettersi in regola, abbiamo interpellato l’Organismo agenti e mediatori e, grazie alle indicazioni fornite, abbiamo elaborato una tabella che chiarisce ogni dubbio.

Di seguito la tabella, approvata dall’Oam:

Biennio 1

Biennio 2

  

Aggiornamento nel biennio precedente all’avvio della collaborazione

Aggiornamento nel biennio precedente al biennio 1

Adempimento

Termine di adempimento

Anno 1

Anno 2

Anno 1

Anno 2

Svolto

Svolto

Irrilevante

Irrilevante

Ok

Svolto

Non svolto

Svolto

Svolto

Recupero

Entro 60 giorni dall’accertamento

Non svolto

Svolto

Svolto

Svolto

Recupero

Entro 60 giorni dall’accertamento

Non svolto

Non svolto

Svolto

Svolto

Recupero

Entro 60 giorni dall’accertamento

Non svolto

Svolto

Non svolto

Svolto

Prova valutativa

 

Svolto

Non svolto

Non svolto

Svolto

Prova valutativa

 

Non svolto

Non svolto

Non svolto

Svolto

Prova valutativa

 

Non svolto

Svolto

Svolto

Non svolto

Prova valutativa

 

Svolto

Non svolto

Svolto

Non svolto

Prova valutativa

 

Non svolto

Non svolto

Svolto

Non svolto

Prova valutativa

 

Non svolto

Svolto

Non svolto

Non svolto

Prova valutativa

 

Svolto

Non svolto

Non svolto

Non svolto

Prova valutativa

 

Non svolto

Non svolto

Non svolto

Non svolto

Prova Valutativa

 

Fonte: Oam.