È online la guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a fine marzo 2024, sui benefici fiscali legati all’acquisto della prima casa. Il vademecum contiene gli aggiornamenti relativi all’acquisto della prima casa da parte degli under 36, le modifiche in tema di credito d’imposta, pari al Registro o all’Iva pagata in occasione del primo acquisto agevolato, per il riacquisto della prima casa, l’ultima proroga sulla sospensione degli adempimenti relativi alle agevolazioni.
La Guida per l’acquisto della casa è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione l’Agenzia informa.
Le agevolazioni per gli under 36
In particolare, nella sezione dedicata ai giovani acquirenti ricorda che gli under 36 anni potranno beneficiare degli sconti per l’intero 2024, purché abbiano sottoscritto e registrato un contratto preliminare di acquisto entro il 31 dicembre 2023, come stabilito dal Dl n. 215/2023 dopo la conversione. Agli acquirenti che hanno stipulato un atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della nuova disposizione (29 febbraio 2024) è concesso un credito pari alle imposte versate in eccesso rispetto a quelle dovute qualora fossero state applicate le agevolazioni “prima casa under 36”.
Il beneficio per chi vende la prima casa acquistata con le agevolazioni ad hoc
La guida sottolinea inoltre la possibilità offerta dalla circolare n. 15/2023 a chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e ne compra un’altra entro 1 anno. In questo caso è previsto che si possa beneficiare di un credito d’imposta pari al Registro o all’Iva pagati per il primo acquisto agevolato. Questo può essere utilizzato, tra l’altro, in compensazione con altri tributi e contributi dovuti tramite F24.
Per fruire del credito d’imposta in detrazione dall’imposta di registro il contribuente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile. In questa ipotesi l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.
Occorrerà, perciò:
- indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata corrisposta l’imposta di registro o l’Iva in misura agevolata nonché l’ammontare della stessa;
- dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto medesimo, nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa;
- produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto;
- indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.
Se il contribuente intende beneficiare del credito d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non è necessario dichiarare nell’atto tale volontà (risoluzione n. 70/2004).
Domande e risposte
La guida termina con le risposte alle domande più frequenti, aggiornate per essere al passo con i tempi.
L’indice
- Introduzione
- Prima dell’acquisto è bene …
- … fare una verifica sui dati catastali e ipotecari
- … sapere perché si stipula il contratto preliminare.
- L’acquisto di una casa: le imposte
- Le imposte dovute quando si acquista da un’impresa.
- Le imposte dovute quando si acquista da un privato.
- La base imponibile per il calcolo delle imposte.
- Il sistema del prezzo-valore.
- La dichiarazione sostitutiva.
- L’acquisto con i benefici “prima casa”
- Le imposte agevolate.
- La base imponibile per il calcolo delle imposte.
- I requisiti per avere le agevolazioni
- Quando si ha già una “prima casa”.
- Il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”.
- Quando si perdono le agevolazioni
- Le agevolazioni “prima casa under 36”
- In cosa consistono.
- A chi spettano.
- I requisiti oggettivi
- Mancanza dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni
- Risposte ai quesiti più frequenti
- Per saperne di più: normativa e prassi