Dal 15 novembre al 15 dicembre 2023, banche e assicurazioni, altri operatori finanziari, gestori di utenze e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale potranno verificare, in forma massiva, l’esistenza dei codici fiscali dei propri clienti e della corrispondenza con i dati presenti nell’anagrafe tributaria e, quindi, se mancanti acquisire le corrette informazioni. A prevederlo è il Servizio anagrafico massivo SM1.02, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’articolo 38 del Dl n. 78/2010.
Potranno usufruire dell’iniziativa gli operatori accreditati al Sid, che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica. Il servizio, infatti è erogato via posta elettronica certificata mediante l’infrastruttura (Sid), la quale permette, agli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi tramite lo scambio di file in modalità ftp su rete privata virtuale (vpn).
Attraverso il “Servizio anagrafico massivo SM1.02” è possibile individuare il soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici secondo diverse modalità di interrogazione, tra loro alternative.
Con l’interrogazione tramite:
- codice fiscale, si ottengono le informazioni anagrafiche che corrispondono al soggetto identificato univocamente a partire dal codice fiscale interrogato
- dati anagrafici, il sistema ricostruisce preventivamente il codice fiscale univocamente associato all’anagrafica fornita e restituisce lo stesso codice fiscale e l’anagrafica completa (cognome, nome, sesso, data di nascita, Comune e Provincia di nascita) del verificato.
In ogni caso, qualunque sia la modalità di richiesta prescelta, le informazioni anagrafiche e il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata presente nell’anagrafe tributaria.
Per ogni file di richiesta inviata è consentita l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni: l’ente può trasmettere più file e il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate relative all’anno precedente la richiesta. In particolare, gli enti che accedono per la prima volta al servizio, possono verificare tanti codici fiscali quante sono state le comunicazioni inviate per l’anno precedente, mentre ai “veterani” è consentito riscontrare un numero di codici fiscali pari al 20% di quello delle comunicazioni trasmesse all’Agenzia per l’anno precedente.