Agli atti di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica un’aliquota dell’imposta di registro pari al 9%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025.
La decisione si adegua alle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità. In particolare, l’Agenzia si allinea all’orientamento della Corte di Cassazione, espresso con l’ordinanza n. 27293 del 22 ottobre 2024, in cui è stata affermata l’applicabilità, a un atto di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, dell’imposta di registro con l’aliquota dell’8%, prevista, ratione temporis, dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, e non quella del 15% di cui al successivo terzo periodo. Nella citata pronuncia la Corte, dopo aver ricostruito la disciplina civilistica del diritto di superficie, ha precisato che la disposizione del terzo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa «è applicabile al trasferimento e non alla “costituzione” di un diritto reale di godimento».
Un orientamento che, sottolinea la risoluzione 23/E del 3 aprile 2025, è conforme a quello della precedente ordinanza n. 3461 dell’11 febbraio 2021 nella quale Corte di Cassazione, in riferimento alla tassazione di un atto di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, aveva condiviso “l’indirizzo già espresso con sentenza n. 16495 del 2003 […] in fattispecie riguardante la costituzione di un diritto di servitù, secondo cui: ‘Il termine trasferimento contenuto nel D.P.R. 131 del 1986, art. 1, della tariffa allegata è stato adoperato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù, la quale non comporta trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente ma compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo (dominante)”.
L’Agenzia delle Entrate conclude dunque che, alla luce del richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “devono ritenersi superate le indicazioni contenute nei documenti di prassi sopra indicati, con specifico riferimento alla tassazione, ai fini dell’imposta di registro, degli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli. Pertanto, agli atti di ‘costituzione’ del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15% di cui al terzo periodo del medesimo comma”.