L’evoluzione della disciplina antiriciclaggio, gli obblighi previsti in campo agli intermediari finanziari, l’importanza della diffusione di una cultura della legalità, i punti deboli della normativa e gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione degli operatori per adeguarsi a quanto previsto della legge. Sono stati questi i temi trattai nel corso del convegno “Novità normative in materia di antiriciclaggio per gli intermediari finanziari”, organizzato questa mattina a Roma dalla Fenafi, Federazione nazionale delle società finanziarie
“Il settore dell’intermediazione del credito deve crescere nel rispetto delle regole vigenti e della legalità. Al di là di quelli che sono gli obblighi previsti dalla legge, ci auguriamo che possa diffondersi sempre più tra gli operatori una cultura che metta al centro la tutela dei clienti e che si basi sulla stretta osservanza dei vincoli previsti”, ha sottolineato il presidente della Fenafi, l’avvocato Santo Alfonso Martorano, nel suo discorso di apertura dei lavori.
La parola è poi passata al professor Claudio d’Auria, docente di Rating e gestione dei rischi presso l’università Lumsa, che ha riassunto le principali novità introdotte dal decreto legislativo 90 del maggio scorso, che ha recepito la IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio: l’estensione degli obblighi antiriciclaggio a una più ampia platea di destinatari rispetto al passato; il rafforzamento dell’approccio basato sul rischio, con la previsione di un obbligo per tutti gli intermediari di adottare procedure oggettive e verificate per l’analisi del profilo di rischio di ogni cliente; l’obbligo di identificazione del titolare effettivo; il rafforzamento dell’Uif, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, e della collaborazione internazionale in materia di lotta al riciclaggio; l’inasprimento delle sanzioni.
Fabio Picciolini, esperto di credito e finanza, è intervenuto richiamando l’attenzione sul principio di proporzionalità previsto dalla normativa in relazione agli obblighi antiriciclaggio. In base a tale principio, ha evidenziato Picciolini, un semplice agente non è tenuto alle stesse verifiche di un mediatore creditizio, che a sua volta avrà a che fare con adempimenti più limitati rispetto a una banca.
Durante l’incontro Daniele Romano, referente tecnico della società Hawk, ha illustrato alla platea gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione degli operatori del settore per adeguarsi alla normativa antiriciclaggio vigente, presentando la suite Hawk. “Costituito da moduli applicativi, attivabili in modo graduale nel tempo in base alle effettive esigenze e integrati con le principali banche dati del settore e provider di informazioni per la gestione dei titolari effettivi, il nostro software è in grado di supportare la funzione antiriciclaggio nelle attività connesse a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa – ha spiegato Romano -. La suite è stata progettata e realizzata con il supporto e l’esperienza di esperti funzionali e strutturata in moduli integrati tra loro e permette di operare in modo autonomo o in aggiunta a soluzioni software già utilizzate nell’ottica della salvaguardia degli investimenti fatti nel tempo, fornendo possibili arricchimenti funzionali”.
A chiudere il convegno è stato Federico Luchetti, direttore generale dell’Oam, che nel suo intervento si è concentrato sugli obblighi che la nuova disciplina antiriciclaggio pone in capo agli intermediari. “Uno dei principi cardine della nuova disciplina è quello del sospetto – ha spiegato Luchetti -. A mediatori e agenti non è richiesto di presentare delle denunce ma solo di segnalare operazioni sospette. Questo vuol dire che non c’è la necessità di avere la certezza che una determinata operazione sia eseguita per fini illegali: è sufficiente appunto che sia un’operazione sospetta, che in quanto tale va segnalata. Così un’operazione può risultare sospetta in base a quelle che sono le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia e dalle istituzioni, e successivamente risultare assolutamente regolare in base alle indagine effettuate dalle autorità preposte. In questo quadro l’adeguata verifica e la conservazione dei dati devono essere considerati strumentali alla Sos, la segnalazione di operazioni sospette”. In merito all’adeguata verifica il direttore generale dell’Organismo agenti e mediatori ha evidenziato la presenza di “prassi poco corrette, che portano gli operatori a identificare i clienti in modo non conforme alle norme”. Altro elemento su cui Luchetti ha posto l’accento è stato quello della scomparsa dell’adeguata verifica semplificata, soppressa dalla nuova disciplina, che prevede solo la verifica ordinaria e quella approfondita. “In tutti i casi previsti – ha concluso il direttore generale – è importante che gli agenti si raccordino con le mandati per gli adempimenti congiunti. Il rispetto delle norme resta fondamentale per tutto il settore dell’intermediazione”.