L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha comminato una sanzione di 2 milioni di euro a Star Italia, società specializzata in ristrutturazione bagno e trasformazione vasca in doccia.
Lo ha annunciato ieri l’Antitrust, precisando che la società ha violato le norme del Codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e di clausole vessatorie (articoli 20, 24, 25, 33, 35 e 52).
In particolare, l’Autorità ha accertato che Star Italia ha attuato una pratica commerciale scorretta e aggressiva, “ritardando l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di bagni a fronte dell’avvenuto pagamento di un acconto o dell’intero prezzo”. Inoltre la società ha ostacolato l’esercizio dei diritti contrattuali per il mancato riconoscimento del diritto di recesso esercitato dai consumatori e in alcuni casi ha negato la risoluzione del contratto a causa del proprio inadempimento.
Infine, nelle condizioni generali di contratto predisposte da Star Italia, l’Autorità ha ravvisato la presenza di numerose clausole vessatorie.
Gli elementi acquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo hanno evidenziato che in numerosi casi i consumatori hanno sottoscritto il contratto con gli agenti di vendita a fronte di informazioni ambigue e non veritiere circa i tempi di esecuzione dei lavori. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, si sono verificati notevoli ritardi nell’esecuzione dei lavori, poiché la società “non ha rispettato i termini indicati in fase di vendita dagli agenti e previsti nel contratto sottoscritto dai consumatori”.
Le risultanze istruttorie hanno poi dimostrato che Star Italia ha accumulato notevoli giorni di ritardo per l’esecuzione delle opere rispetto ai termini di conclusione dei lavori come pattuiti nel contratto. “Al riguardo, rilevano le circa 2.000 posizioni contrattuali che al 25 gennaio 2024 erano ancora in attesa di conoscere la data di inizio lavori pur avendo concluso il contratto da più di 180 giorni. Per la tipologia di servizio fornito il temine di esecuzione dei lavori è elemento essenziale e il mancato rispetto di detto termine risulta grave e pregiudizievole dei diritti dei consumatori (cfr. paragrafi 22, 23 e 24 del presente provvedimento)”, precisa il provvedimento PS12503 dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato dell’8 ottobre scorso.
Sempre secondo le rilevanze istruttorie, laddove i consumatori inviavano solleciti per l’inizio dei lavori e il rispetto dei termini ovvero chiedevano di sciogliersi dal vincolo contrattuale a fronte dell’inadempimento di controparte, la società forniva “risposte inconferenti volte a negare le richieste di scioglimento del contratto; anche nei casi di richieste di diritto di recesso, la società ha creato ostacoli negando la sussistenza di tale diritto invocando la natura di beni personalizzati pur in presenza di prodotti scelti dal catalogo”.