Dall’inizio dell’anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’organismo indipendente nato lo scorso anno con l’obiettivo di risolvere le liti tra i clienti, le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, senza dover ricorre al giudice: i vantaggi sono in termini economici (risparmio di soldi) e di tempo (si evitano pratiche lunghe e complesse).
Dopo il primo anno di attività sono 3.409 i ricorsi presentati all’ABF e 1.788 le decisioni adottate: il 61% dell’esito delle procedure è stato in favore della clientela.
Le nuove disposizioni tengono conto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2010 “sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto che per poter sottoporre all’autorità giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato un ricorso all’ABF; nonché recepiscono alcune indicazioni emerse dalla prima fase applicativa dell’ABF, operativo da ottobre 2009”.
A partire dal 1 luglio 2012 non potranno più essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009.