Arbitro Bancario Finanziario, dal primo gennaio via alle nuove disposizioni

Dall’inizio dell’anno sono entrate in vigore le nuove disposizioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l’organismo indipendente nato lo scorso anno con l’obiettivo di risolvere le liti tra i clienti, le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, senza dover ricorre al giudice: i vantaggi sono in termini economici (risparmio di soldi) e di tempo (si evitano pratiche lunghe e complesse).

Dopo il primo anno di attività sono 3.409 i ricorsi presentati all’ABF e 1.788 le decisioni adottate: il 61% dell’esito delle procedure è stato in favore della clientela.

Le nuove disposizioni tengono conto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2010 “sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha previsto che per poter sottoporre all’autorità giudiziaria una controversia in materia di servizi bancari e finanziari disciplinati dal TUB sia necessario aver prima esperito il procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto o, in alternativa, aver presentato un ricorso all’ABF; nonché recepiscono alcune indicazioni emerse dalla prima fase applicativa dell’ABF, operativo da ottobre 2009”.

A partire dal 1 luglio 2012 non potranno più essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009.