Nel 2023 il 30% dei ricorsi riguardanti i mutui è stato accolto o è cessato per intervenuto accordo tra le parti (era il 34% nel 2022). Gli esiti in materia di mutuo riflettono anche il contenzioso sulla responsabilità precontrattuale della banca, nell’ambito del quale spesso viene riconosciuta l’autonomia imprenditoriale dell’intermediario nel concedere il mutuo o la sua rinegoziazione, Lo ha reso noto l’Arbitro bancario finanziario (Abf) nella relazione annuale sul 2023.
La relazione annuale dell’Arbitro bancario finanziario ha fatto il punto sulle principali tematiche affrontate nelle decisioni dei collegi e sulle posizioni assunte dalla giurisprudenza in ambito mutui nel corso del 2023. Le riassumiamo di seguito.
Principali tematiche affrontate nelle decisioni dei collegi nel 2023
La concessione di un mutuo non è un obbligo per la banca
Con la decisione 4938 del 19 maggio 2023 il collegio di Milano ha ricordato che la concessione al cliente di un mutuo non è un obbligo per la banca, che deve sempre comportarsi secondo principi di buona fede e correttezza. Secondo il consolidato orientamento Abf, la decisione di concedere un mutuo rientra nell’autonomia imprenditoriale della banca, che può legittimamente rigettare la richiesta fornendo un’adeguata motivazione entro un termine ragionevole. Nel caso esaminato il collegio ha ritenuto che la condotta della banca, che non aveva accolto la domanda di erogazione di un mutuo, fosse legittima in quanto la decisione era stata comunicata entro tre settimane ed era accompagnata da precise motivazioni.
Le condizioni economiche pubblicizzate online non hanno natura di proposta contrattuale e non sono vincolanti fino alla stipula
Con la decisione 5081 del 24 maggio 2023 il collegio di Roma ha ritenuto che il modulo contrattuale in cui viene pubblicizzato un tasso di interesse per una possibile surroga ha natura di mera proposta e non è vincolante per l’intermediario, il quale è libero di concedere o meno la surroga, nel rispetto dei principi di buona fede.
In un caso il cliente, dichiarando di avere sottoscritto e inviato alla banca il modulo contrattuale che pubblicizzava la possibilità di surrogare il mutuo a un tasso conveniente, lamentava il ritardo della banca nel condurre l’istruttoria. La banca inoltre aveva successivamente deliberato l’applicazione al mutuo di un tasso di interesse maggiore. Il ricorrente ha quindi rinunciato all’operazione di surroga in assenza di una convenienza economica e ha chiesto il risarcimento dei danni.
Il collegio ha evidenziato che il modulo sottoscritto dal cliente ha natura di mera proposta contrattuale non vincolante e che la banca può liberamente valutare se contrarre o meno. L’ABF ha però ritenuto che il comportamento dell’intermediario non fosse stato improntato ai principi di buona fede, in quanto tra la delibera della surroga e la comunicazione delle condizioni al cliente era passato oltre un mese; ha tuttavia rigettato la domanda di risarcimento in quanto non era stata fornita prova del danno.
La posizione della giurisprudenza
La Corte di Cassazione e la responsabilità precontrattuale per mancata stipula di un contratto di mutuo
L’Arbitro bancario finanziario ha inoltre ricordato l’ordinanza n. 27262del 25 settembre 2023 della III sezione della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul tema della responsabilità precontrattuale per mancata stipula di un contratto di mutuo.
La Cassazione ha chiarito che la responsabilità per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza presuppone che le trattative tra le parti siano giunte a uno stadio tale da giustificare l’affidamento del cliente nella conclusione del contratto. Da ultimo ha precisato che la mancata concessione del mutuo, sulla quale il cliente faceva affidamento, deve essere sorretta da giustificate motivazioni che la banca deve esplicitare. Nel caso di specie la Corte ha dato risalto alla circostanza che, nonostante nei numerosi incontri tra il cliente e la banca fossero state ripetutamente offerte rassicurazioni dai funzionari della stessa, il mutuo non era infine stato concesso e non era stato fornito un giustificato motivo.
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