La Banca d’Italia ha pubblicato gli “Orientamenti di vigilanza sul credito revolving”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli intermediari sulle principali problematiche che caratterizzano questo comparto nella relazione con i clienti e promuovere comportamenti allineati alle regole e corretti nei confronti dei consumatori.
Gli orientamenti sono suddivisi in tre aree di intervento, e cioè governo e profili organizzativi, prassi applicative e operative, controlli interni. E riportano le buone prassi, verso le quali è auspicata una progressiva convergenza da parte degli operatori.
La Banca d’Italia terrà conto del contenuto degli orientamenti nello svolgimento dei controlli di trasparenza e correttezza sul comparto del credito revolving.
Politiche distributive (rete di vendita, meccanismi di incentivazione, canale digitale)
Palazzo Koach ha ricordato come il legislatore, nell’ambito del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori, abbia posto alcuni limiti alle politiche distributive per l’attività di concessione di finanziamenti; tali vincoli operano anche con riferimento al credito rotativo.
Tra le limitazioni previste, l’attività di promozione e la conclusione di contratti di finanziamento è soggetta a un regime di riserva d’attività a favore, ove del caso, di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi. “Tali disposizioni prevedono una deroga nel caso di promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi”, precisa.
In particolare, nel caso in cui i contratti di finanziamento siano promossi e conclusi tramite canali distributivi indiretti, su mandato degli intermediari, questi ultimi, secondo quanto richiesto dalle Disposizioni di trasparenza, predispongono adeguati meccanismi di verifica sulla qualità della rete di vendita, pur se esterna all’organizzazione aziendale.
È necessario che le reti esterne di vendita siano adeguatamente presidiate, al fine di assicurare condotte conformi alle norme e la qualità delle relazioni con i clienti. In particolare, nei confronti degli agenti in attività finanziaria aventi il mandato di collocare prodotti di credito rotativo vanno previsti accorgimenti specifici atti a mitigare i connessi rischi per la clientela.
Tra i requisiti organizzativi che gli intermediari sono tenuti ad adottare per assicurare la conformità al quadro regolamentare, la predisposizione di adeguate politiche e prassi di remunerazione della rete di vendita “costituisce un presidio essenziale per favorire la correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela”.
Dalle analisi condotte, precisa la Banca d’Italia, “sono state riscontrate carenze nei sistemi di retribuzione e incentivazione della rete, specie laddove non sono stati definiti a livello aziendale meccanismi volti a misurare la qualità del rapporto percepita dal cliente in fase di acquisito del prodotto. L’assenza di tali elementi può incentivare comportamenti che non tengono conto dell’interesse della clientela, potendo dare luogo a condotte potenzialmente lesive. Ferma restando la necessità di evitare meccanismi di remunerazione e incentivazione finalizzati a favorire la vendita congiunta di contratti ‘facoltativi’ con quello di credito in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei prodotti, si richiama anche la necessità di valutarne nel tempo il livello di adeguatezza ed efficacia”.
Maggiori informazioni sono disponibili negli Orientamenti di vigilanza sul credito revolving della Banca d’Italia.