La Banca d’Italia ha pubblicato il seguente provvedimento:
Dal primo gennaio 2014 è applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel regolamento (Ue) n. 575/2013 (“CRR”) e nella direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”).
Il quadro normativo si completa con le misure di esecuzione, contenute in norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Regulatory Technical Standard – Rts e Implementing Technical Standard – Its) adottate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di vigilanza.
In materia di segnalazioni di vigilanza prudenziali, lo scorso 16 aprile la Commissione europea ha adottato (1) le norme tecniche di attuazione vincolanti per le banche e le imprese di investimento sulla base della proposta elaborata dall’Autorità bancaria europea (Eba).
In sede di adozione dell’Its sono stati rivisti i termini di invio delle segnalazioni come segue:
monitoraggio del rischio di liquidità (LCR), le segnalazioni su base individuale e consolidata riferite ai mesi di marzo e aprile 2014 sono richieste entro il 30 giugno 2014 in luogo, rispettivamente, del 30 aprile e 30 maggio;
per gli schemi con frequenza trimestrale, la segnalazione su base individuale riferita al 31 marzo è richiesta entro il 30 giugno 2014 in luogo del 30 maggio 2014.
Tenuto conto delle numerose innovazioni segnaletiche – ad esempio in materia di liquidità e leva finanziaria – derivanti dall’entrata in vigore del Crr e della Crd IV, si richiama l’attenzione dei competenti organi aziendali sul contenuto delle norme tecniche di attuazione approvate dalla Commissione europea al fine di garantire la qualità dei dati inviati alla Banca d’Italia.
Infine, considerato il processo di produzione integrato delle segnalazioni di vigilanza e in coerenza con quanto già comunicato in occasione dell’emanazione della Circolare n. 286, si differisce al 30 giugno p.v. anche il termine di invio delle segnalazioni prudenziali non armonizzate previste dalla Parte II della citata circolare.