In caso di sospensione delle rate di mutui e prestiti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, le banche e gli intermediari non potranno classificare a sofferenza i soggetti finanziati, salvo che questi fossero già stati classificati come tali nel momento in cui il credito è divenuto inesigibile. Lo ha precisato la Banca d’Italia nella comunicazione del 7 giugno 2023 “D.L. 1 giugno 2023 n. 61 (D.L. Alluvioni) – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi”.
Palazzo Koch fa riferimento al d.l. 1 giugno 2023 n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” e sottolinea che prevede:
- all’art. 9 che il Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996 concede garanzie alle imprese localizzate nei comuni colpiti dall’alluvione;
- all’art. 11 che le rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere contratti dalle imprese localizzate nei comuni colpiti dall’alluvione sono sospese dal 1° maggio 2023 al 30 giugno 2023.
E ricorda che “gli intermediari devono tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) della Banca d’Italia”.
In particolare:
- coerentemente con quanto già in passato precisato in relazione a previsioni normative, accordi o protocolli d’intesa che hanno previsto, in presenza di eventi specifici, il beneficio della sospensione dei pagamenti relativi a finanziamenti, nella segnalazione alla CR della posizione debitoria dei soggetti beneficiari della sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), occorre considerare la temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi. “Per l’intero periodo di efficacia della sospensione, deve dunque essere ‘congelata’ la relativa esposizione debitoria e interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile ‘stato del rapporto’. Durante il periodo di inesigibilità del credito l’intermediario non può classificare a sofferenza il soggetto finanziato salvo che questi fosse già classificato come tale nel momento in cui il credito è divenuto inesigibile”, chiarisce la Banca d’Italia.
- le garanzie concesse ai sensi dell’art. 9 non devono essere segnalate in CR tra le garanzie ricevute in quanto si tratta di garanzie rilasciate ex lege (cfr. Circ. n. 139/91, cap. II, sez. 2, par. 3 “Garanzie ricevute”). “In caso di proroga delle misure previste dagli artt. 9 e 11 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61, i criteri segnaletici descritti continuano ad applicarsi senza soluzione di continuità”, conclude.