Banca d’Italia: garanzia del Fondo prima casa non va segnalata alla Centrale dei rischi

Banca d'Italia, logoLa garanzia concessa dal Fondo prima casa non è oggetto di segnalazione presso le centrali dei rischi. Lo ha affermato oggi la Banca d’Italia nelle “Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal Fondo prima casa”.

In risposta ad alcuni quesiti ricevuti, la Banca d’Italia ha precisato che la circolare 139/91, cap. II, sez. 2, par. 3 prevede che non formano oggetto di rilevazione le garanzie rilasciate ex lege, ossia quelle pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi rilasciate automaticamente, al ricorrere di presupposti predeterminati.

La garanzia concessa dal ‘Fondo prima casa’ è qualificabile come garanzia ex lege in quanto è rilasciata al ricorrere esclusivamente dei presupposti determinati ex ante dalle disposizioni di attuazione della L. 147/2013 (cfr. art. 6 del Decreto interministeriale 31 luglio 2014 – ‘Disciplina del Fondo di garanzia ‘prima casa’ di cui all’art. 1, comma 48, lett. C’) della L. 27 dicembre 2013, n. 147) e pertanto non è oggetto di segnalazione in CR”, chiarisce Palazzo Koch.

E invita gli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi a tener conto dei chiarimenti sopra riportati.

In via eccezionale, “tenuto conto del limitato impatto che le erronee segnalazioni finora effettuate comportano sulla rappresentazione delle posizioni globali di rischio della clientela e per tener conto delle difficoltà rappresentate dagli stessi intermediari, le garanzie finora erroneamente segnalate possono non essere cancellate e l’adeguamento deve improrogabilmente avvenire entro le segnalazioni riferite a febbraio 2024 (data di inoltro 25 marzo)”, conclude.