Lo scorso 16 febbraio l’Ivass, la Banca d’Italia e la Consob, d’intesa con l’Agcm, hanno reso noti i criteri aggiornati per l’applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario (cd. divieto di “interlocking“; art. 36, d.l. n. 201/2011).
I criteri applicativi erano stati emanati nel 2012 e rivisti nel 2018. Questo ulteriore aggiornamento si è reso necessario per allineare il metodo di calcolo del fatturato al nuovo testo dell’art. 16, comma 2, della legge Antitrust, al fine di garantire che essi continuino a rispondere a logiche coerenti con quelle previste dalla disciplina sulla concorrenza, che il divieto di interlocking mira a tutelare.
Le modifiche, che si applicheranno alle cariche assunte o rinnovate successivamente alla data di pubblicazione dell’aggiornamento, riguardano il metodo di calcolo del fatturato rilevante ai fini dell’applicazione della soglia di rilevanza dimensionale degli intermediari coinvolti e tiene conto delle modifiche intervenute alla legge sulla concorrenza.
Di seguito il testo integrale del paragrafo 3.1.2, lett. B), dei criteri applicativi come modificato (in grassetto) per effetto della comunicazione di Bankitalia, Ivass e Consob Secondo aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva
Italia” (c.d. “divieto di interlocking”):
“Rilevanza dimensionale delle imprese/gruppi. In linea con le finalità perseguite dalla norma, deve ritenersi – in sede di prima applicazione e in attesa di ulteriori chiarimenti normativi – che il divieto sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza.
In particolare, il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a 30 milioni di euro.
Per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, la somma delle seguenti voci di provento al netto, nel caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi, risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato:
- interessi e proventi assimilati;
- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
- proventi per commissioni;
- profitti da operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione, per fatturato si intende il valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o su relativo volume complessivo.
La nozione di fatturato, la soglia e il relativo metodo di calcolo sono stati identificati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 287/90 (art. 16, commi 1 e 2) per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese (o gruppo di imprese) interessate; questo approccio è finalizzato comunque a garantire piena efficacia al dispositivo di cui all’art. 36 del d.l. “Salva Italia”. Gli aggiornamenti periodici della citata soglia prevista dalla legge 287/90 (art. 16, comma 1) si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking”.