BPER, il Tribunale di Modena annulla la delibera assembleare per il rinnovo parziale del consiglio di amministrazione

Una sentenza del Tribunale di Modena ha pronunciato l’annullamento della delibera assembleare di nomina ad amministratori della BPER per il triennio 2011-2013 di Piero Ferrari, Alberto Marri, Giuseppe Lusignani, Fioravante Montanari, Erminio Spallanzani e Manfredi Luongo.Al riguardo BPER, a richiesta della Consob, precisa:
Il consiglio di amministrazione della banca è composto da 19 consiglieri, eletti dall’assemblea tra i soci. Il consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno. Accanto ai 6 amministratori sopra citati, eletti dall’assemblea del 16 aprile 2011 e pertanto in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2013, siedono in consiglio altri 13 amministratori, dei quali 7 con mandato in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2011 e 6 con mandato in scadenza alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2012.

Il consiglio di amministrazione ha delegato parte delle sue attribuzioni all’amministratore delegato, Luigi Odorici, e al comitato esecutivo.

In seno al consiglio di amministrazione sono stati, inoltre, costituiti i seguenti comitati: Comitato nomine e remunerazione; Comitato per il controllo interno; Comitato parti correlate; Comitato per le strategie.

Gli amministratori la cui nomina è stata oggetto della deliberazione assembleare in questione partecipano ai seguenti comitati:

  • Comitato Esecutivo (formato da 9 componenti): Piero Ferrari, Alberto Marri e Erminio Spallanzani.
  • Comitato per il controllo interno (formato da 5 componenti): Giuseppe Lusignani e Fioravante Montanari;
  • Comitato parti correlate (formato da 3 componenti): Fioravante Montanari e Manfredi Luongo;
  • Comitato per le strategie (formato da 5 componenti): Giuseppe Lusignani e Alberto Marri.

A nessuno dei predetti amministratori sono state conferite deleghe individuali attributive di poteri da parte del consiglio di amministrazione.

La sentenza di annullamento della deliberazione assembleare di nomina degli amministratori, non essendo una sentenza di condanna, ma avendo natura meramente costitutiva, non è dotata di efficacia esecutiva. L’efficacia esecutiva viene acquistata da tale tipo di sentenza, quando emessa in primo grado, come in questo caso, solamente a seguito del suo passaggio in giudicato, che si verifica, di regola, con la sua conferma in entrambi gli ulteriori due gradi di giudizio, di Appello e di Cassazione.

Resta quindi ferma, allo stato, l’efficacia della deliberazione di nomina dei consiglieri. Conseguentemente la sentenza del Tribunale di Modena non inficia l’attuale composizione e l’operatività del consiglio di amministrazione di BPER e dei comitati costituiti al suo interno, così come non inficia i poteri e le deleghe attribuite dal consiglio.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato la presentazione dell’appello avverso alla sentenza, affidando ai propri legali ogni conseguente difesa e, occorrendo, lo studio di ogni eventuale ulteriore iniziativa.