Il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che deve pagare per il finanziamento. Ed è nulla la clausola che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 206/2005. Si è pronunciata così, con l’ordinanza n. 25977 pubblicata il 6 settembre 2023, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione, che ha fatto esplicito riferimento sia alla sentenza Lexitor che alla sentenza 263/2022 della Corte Costituzionale.
Nel merito, la Cassazione si è pronunciata su un contratto di credito al consumo, stipulato ad aprile del 2007, poi trasferito a un’intermediaria e trasformato in mutuo, infine estinto anticipatamente ad aprile del 2010. “Il contratto prevedeva il versamento di commissioni in favore dell’intermediario mandante e del mandatario, oltre ai costi assicurativi, in relazione al quale …. aveva stipulato una polizza assicurativa”, si legge nella sentenza.
La decisione del Tribunale di Napoli
La Suprema Corte si è pronunciata sulla sentenza 924/2019 del tribunale di Napoli, che aveva confermato la decisione di primo grado del giudice di pace, rigettando la domanda del consumatore di restituzione dei costi non maturati in relazione al contratto di finanziamento estinto anticipatamente.
Secondo il Tribunale di Napoli, l’art.125 del D.Lgs 385/93, nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto, non poteva essere applicato in assenza di una norma attuativa; la sentenza Lexitor non era ancora applicabile perché l’art. 125 sexies del Tub, inserito con il D. Lgs 141/2010 era entrato in vigore solo dopo la conclusione del contratto; e nel caso di specie era stato il consumatore, e non il professionista, a recedere dal contratto.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25977, ha ritenuto che ci sia stata “violazione e falsa applicazione dell’art. 125 del D. Lgs 385/1993, dell’art. 3 del DM Tesoro 9/7/1992, della L. 142/92 e delle direttive 87/102/Cee e 90/88/Cee del Consiglio d’Euroa, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 cpc”. Il Tribunale di Napoli inoltre non avrebbe considerato che le direttive erano state recepite dalla l. 142/1992, che prevede che il consumatore aveva diritto a un’equa riduzione del corrispettivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr).
Nella sentenza 1951/2023 la Suprema Corte cita sia la sentenza Lexitor che la pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 263 depositata lo scorso 22 dicembre, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.
Ha dunque accolto il ricorso del consumatore, cassato la sentenza impugnativa e rinviato al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, per le spese del giudizio di legittimità.
Il magistrato, precisa la sentenza della Cassazione, applicherà i seguenti principi di diritto:
- “L’art. 125 del Tub, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D Lgs 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal Cicr. In caso di assenza della norma integrativa o di una norma integrativa che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
- “È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206/2005”.