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Se da qualche mese si inneggia a un riconoscimento ben definito della professione di mediatore creditizio, grazie all’istituzione di un preciso elenco - Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi - e in virtù di peculiari adempimenti formativi e di sostanza, ecco che si affaccia un nuovo competitor per gli operatori del settore: il commercialista.
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L’obiettivo di questa ricerca, condotta da SimplyBiz nel mese di aprile 2013, è stato quello di comprendere le tre priorità del 2013 per i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e le finanziarie (ex 106).
Il campione, come è riportato nella tabella, è costituito da 1.064 rispondenti, di cui il 46% sono agenti in attività finanziaria, il 44% mediatori creditizi, il 7% istituti finanziari/banche, il 2% promotori finanziari e il restante 1% sono compagnie di assicurazione.
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Il perdurare del clima di sfiducia, peraltro, unitamente alla gran capacità produttiva inespressa rende attendiste anche le imprese in migliori condizioni circa le proprie scelte e decisioni di investimento.
Dagli ultimi dati ufficiali desumibili dal Bollettino Economico della Banca d’Italia si rappresenta uno scenario in cui le PMI hanno non solo una maggiore difficoltà di accesso al credito, ma pagano anche lo scotto di tassi più elevati sui finanziamenti ricevuti. La differenza, nel primo trimestre 2013, si attesta all’1,8%. A ciò si aggiunga che gli importi medi erogati verso le PMI e le Microimprese sono decisamente più bassi e le scadenze accordate più brevi.
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Sozio, Assofinmed: “La lotta contro la violazione delle regole stabilite dal D. Lgs. 141/2010...
Come noto, il 31 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di mediazione creditizia. L’art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93 (Testo unico bancario), come modificato dal D.Lgs 141/10, dispone che è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività sopra indicata nonché attività a essa connesse o strumentali.
La riforma degli Intermediari ex art. 106: un potenziale effetto negativo sulla congiuntura economica
Il D.Lgs. 141/2010 (e successive modifiche) recante la nuova disciplina in materia di intermediari finanziari, ha quale proprio orientamento quello di rafforzarne gli obblighi patrimoniali e le relative regole di vigilanza.
In sostanza, le società finanziarie attualmente iscritte all’Elenco Generale del TUB, sono spinte ad un “progressivo appiattimento” verso la struttura patrimoniale ed organizzativa propria delle società finanziarie iscritte nell’Elenco Speciale del medesimo Testo Unico, nonché verso una ben definita tipologia di sistemi di Corporate Governance e Controllo Interno.
Il nuovo scenario che si compone, vede collocarsi sul mercato degli operatori finanziario-creditizi un’unica tipologia di società di ‘seconda generazione’, che riprende le caratteristiche peculiari degli intermediari iscritti all’Elenco Speciale (art. 107 TUB) ed evolve verso un modello di ‘quasi banca’.
La Consulenza nella Mediazione Ceditizia
La Consulenza nella Mediazione Ceditizia
Nota del Direttore
Caro Lettore, con questo contributo inauguriamo una nuova sezione di SimplyBiz: La Riflessione.
In questo spazio ospiteremo esclusivamente contributi di tipo tecnico scientifico, su specifici argomenti, che sono di stretta attualità.
La nostra speranza è che dalla singola riflessione si possa aprire uno schietto confronto tra i vari attori del mercato, e che questo possa anche diventare un invito al legislatore a chiarire, o, se impossibile, a intervenire con specifici provvedimenti.
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La consulenza al consumatore da parte del mediatore non è un’attività a sé stante, ma parte costitutiva della stessa mediazione creditizia. Lo stesso D. Lgs. 141 la ricomprende nella definizione di questa attività che novella il T.U.B:
Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
In pratica l’attività di consulenza non è diversa e distinta dalla mediazione, ma solo un’altra modalità di esercizio. Diverso sarebbe se l’operatore agisse come consulente finanziario indipendente, ma sappiamo trattarsi di ulteriore figura professionale, con specifico Albo in via di costituzione, e verso la quale il secondo correttivo ha previsto, insieme alla compatibilità, comunque l’obbligo di doppia iscrizione.