Banca d’Italia, i punti salienti del documento in consultazione pubblica sulla trasparenza delle operazioni...
La Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica un documento dal titolo "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti contenete alcune modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modificazioni)".
Queste modifiche recepiscono le innovazioni normative intervenute negli ultimi anni, realizzano un’ulteriore semplificazione dei documenti informativi, e forniscono chiarimenti sulla disciplina attuale. Particolarmente rilevanti sono gli interventi che riguardano: la disciplina degli intermediari finanziari non bancari e degli altri soggetti operanti nel settore, la commercializzazione di polizze assicurative e conti correnti insieme a un finanziamento, la Cessione di quote del salario, dello stipendio o della pensione, i mediatori creditizi e i confidi minori.
Del Vecchio, Fimec: “Drammatici i numeri post riforma. La normativa va modificata”
I dati post riforma delle nostre categorie (mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria) sono a dir poco drammatici: da circa 200.000 iscritti alla Banca d’Italia siamo arrivati a circa 7.800 iscritti all’Oam, dei quali effettivamente operativi al 18 aprile 2013 solo 2.455.
Un nuovo competitor per gli operatori della mediazione creditizia: il commercialista
Se da qualche mese si inneggia a un riconoscimento ben definito della professione di mediatore creditizio, grazie all’istituzione di un preciso elenco - Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi - e in virtù di peculiari adempimenti formativi e di sostanza, ecco che si affaccia un nuovo competitor per gli operatori del settore: il commercialista.
Le priorità per il mercato dell’intermediazione creditizia in Italia
L’obiettivo di questa ricerca, condotta da SimplyBiz nel mese di aprile 2013, è stato quello di comprendere le tre priorità del 2013 per i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria e le finanziarie (ex 106).
Il campione, come è riportato nella tabella, è costituito da 1.064 rispondenti, di cui il 46% sono agenti in attività finanziaria, il 44% mediatori creditizi, il 7% istituti finanziari/banche, il 2% promotori finanziari e il restante 1% sono compagnie di assicurazione.
Credit crunch, tra contesto ed opportunità
Il perdurare del clima di sfiducia, peraltro, unitamente alla gran capacità produttiva inespressa rende attendiste anche le imprese in migliori condizioni circa le proprie scelte e decisioni di investimento.
Dagli ultimi dati ufficiali desumibili dal Bollettino Economico della Banca d’Italia si rappresenta uno scenario in cui le PMI hanno non solo una maggiore difficoltà di accesso al credito, ma pagano anche lo scotto di tassi più elevati sui finanziamenti ricevuti. La differenza, nel primo trimestre 2013, si attesta all’1,8%. A ciò si aggiunga che gli importi medi erogati verso le PMI e le Microimprese sono decisamente più bassi e le scadenze accordate più brevi.
Angeletti, Fimaa: “Serve uno sforzo per la ripresa del settore immobiliare”
Sozio, Assofinmed: “La lotta contro la violazione delle regole stabilite dal D. Lgs. 141/2010...
Come noto, il 31 ottobre 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina in tema di mediazione creditizia. L’art. 128 sexies del D.Lgs. 385/93 (Testo unico bancario), come modificato dal D.Lgs 141/10, dispone che è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l’attività sopra indicata nonché attività a essa connesse o strumentali.
La riforma degli Intermediari ex art. 106: un potenziale effetto negativo sulla congiuntura economica
Il D.Lgs. 141/2010 (e successive modifiche) recante la nuova disciplina in materia di intermediari finanziari, ha quale proprio orientamento quello di rafforzarne gli obblighi patrimoniali e le relative regole di vigilanza.
In sostanza, le società finanziarie attualmente iscritte all’Elenco Generale del TUB, sono spinte ad un “progressivo appiattimento” verso la struttura patrimoniale ed organizzativa propria delle società finanziarie iscritte nell’Elenco Speciale del medesimo Testo Unico, nonché verso una ben definita tipologia di sistemi di Corporate Governance e Controllo Interno.
Il nuovo scenario che si compone, vede collocarsi sul mercato degli operatori finanziario-creditizi un’unica tipologia di società di ‘seconda generazione’, che riprende le caratteristiche peculiari degli intermediari iscritti all’Elenco Speciale (art. 107 TUB) ed evolve verso un modello di ‘quasi banca’.
La Consulenza nella Mediazione Ceditizia
La Consulenza nella Mediazione Ceditizia
Nota del Direttore
Caro Lettore, con questo contributo inauguriamo una nuova sezione di SimplyBiz: La Riflessione.
In questo spazio ospiteremo esclusivamente contributi di tipo tecnico scientifico, su specifici argomenti, che sono di stretta attualità.
La nostra speranza è che dalla singola riflessione si possa aprire uno schietto confronto tra i vari attori del mercato, e che questo possa anche diventare un invito al legislatore a chiarire, o, se impossibile, a intervenire con specifici provvedimenti.
______________________
La consulenza al consumatore da parte del mediatore non è un’attività a sé stante, ma parte costitutiva della stessa mediazione creditizia. Lo stesso D. Lgs. 141 la ricomprende nella definizione di questa attività che novella il T.U.B:
Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
In pratica l’attività di consulenza non è diversa e distinta dalla mediazione, ma solo un’altra modalità di esercizio. Diverso sarebbe se l’operatore agisse come consulente finanziario indipendente, ma sappiamo trattarsi di ulteriore figura professionale, con specifico Albo in via di costituzione, e verso la quale il secondo correttivo ha previsto, insieme alla compatibilità, comunque l’obbligo di doppia iscrizione.