Ccd2, in pubblica consultazione sul sito del Mef lo schema di decreto legislativo. Le novità per agenti e mediatori

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della direttiva (Ue) 2023/2225 (Ccd2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Il testo in consultazione è stato elaborato al termine di un confronto tecnico con Banca d’Italia, ministero delle Imprese e del Made in Italy, Organismo agenti e mediatori (Oam).

Oltre allo schema di decreto legislativo per il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 2008/48/Ce, nella pagina dedicata alla consultazione pubblica dello schema di decreto legislativo, il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), ha messo a disposizione altri due documenti:

  • il documento per la consultazione pubblica;
  • alcuni quesiti, rivolti direttamente al mercato, per acquisire informazioni su alcune questioni strategiche rispetto alle quali lo schema di decreto non contiene indicazioni specifiche e su cui si ritiene opportuno un confronto con gli operatori.

I commenti e i contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 settembre 2025 al seguente indirizzo mail: dt.direzione5.ufficio4@mef.gov.it

Le novità per agenti e mediatori

Lo schema di decreto legislativo in consultazione interviene anche sul Titolo VI-bis TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. La legge di delegazione europea dispone anche di valutare l’adeguatezza del perimetro dell’attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l’efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

Le modifiche proposte hanno come obiettivo:

  • all’articolo 128-quater, commi 1 e 1-bis TUB, allineare la definizione di agente in attività finanziaria a quanto previsto dall’articolo 3, numero 12) CCD2 circa la definizione di intermediario del credito. Coerentemente, sono apportate modifiche di coordinamento anche all’articolo 128-sexies TUB con riferimento alla nozione di mediatore creditizio; in tale prospettiva, nell’allineare le definizioni di agente e mediatore a quella di intermediario del credito contenuta nella MCD e nella CCD2, si chiarisce l’esclusione dell’attività di mera presentazione non remunerata (artt. 128-quater, comma 1-bis e 128-sexies, comma 1-bis);
  • rafforzare le attribuzioni dell’Oam con riferimento ai dipendenti e collaboratori degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. A tal fine viene inserito un nuovo comma 1-bis all’articolo 128-novies Tub per declinare chiaramente l’obbligo per agenti e mediatori di segnalazione all’Oam di eventuali violazioni da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono. Inoltre, all’Oam vengono conferiti poteri per richiedere informazioni ovvero l’esibizione di documenti e atti che ritiene necessari, nonché effettuare ispezioni presso i dipendenti e i collaboratori, anche avvalendosi della Guardia di Finanza. Agenti e mediatori rispondono all’Organismo del rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei propri dipendenti e collaboratori e sono inoltre tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino la cessazione del rapporto in caso di gravi e ripetute violazioni;
  • all’art. 128-undecies, comma 4, Tub, intervenire in materia di scambio di informazioni tra l’Oam e le autorità competenti ai sensi della Ccd2;
  • allineare e rendere maggiormente efficace la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 128- duodecies TUB.

Infine, sono disposte le opportune modifiche al Titolo VIII, Capo V TUB recante la disciplina sanzionatoria, al fine di allineare l’elenco delle violazioni sanzionabili alle modifiche introdotte per effetto del recepimento della CCD2, in coerenza con l’articolo 44 CCD2 e con i criteri fissati dall’articolo 4, lettera i), Legge di delegazione europea.

Le modifiche al d.lgs. 141/2010

Gli interventi si concentrano sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi di cui al Titolo IV del d.lgs. 141/2010 e sono altresì volti a dare attuazione, con riferimento ai fornitori di beni e ai prestatori di servizi che concedono credito ai consumatori o ne intermediano l’erogazione in via accessoria rispetto all’attività principale, all’articolo 37 CCD2 secondo i criteri direttivi fissati in Legge di delegazione europea. La lettera h) dell’articolo 4, Legge di delegazione europea, descrive il contenuto della delega con particolare riferimento all’attuazione dell’articolo 37 CCD2, relativo all’abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento.

In particolare, l’oggetto della delega riguarda:

  1. valutare l’esercizio dell’opzione contenuta all’articolo 37, paragrafo 3, CCD2 relativa alla facoltà degli Stati Membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione previsti ai fornitori di beni o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, che agiscono come: i) intermediari del credito a titolo accessorio; oppure ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare beni e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale;
  2. definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l’adeguatezza del perimetro dell’attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, assicurare la coerenza e l’efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l’efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori.

Oltre alle modifiche già descritte con riferimento al Titolo VI-bis TUB, il decreto legislativo interviene sull’articolo 12 d.lgs. 141/2010 che prevede specifiche esenzioni volte a delimitare il perimetro delle attività riservate di agenzia e mediazione di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies TUB.

Viene in particolare abrogata la lettera a) dell’articolo 12 che esentava la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e prestatori di servizi (di seguito, gli “esercenti”), di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni. Tanto alla luce del mutato ambito di applicazione della CCD2 e del nuovo sistema di registrazione e vigilanza sugli esercenti introdotto all’articolo 12-bis

Le novità in ambito crowdfunding

Si introduce una nuova lettera b-bis) all’articolo 12 al fine di esentare dalla riserva di attività di agenzia e di mediazione creditizia i fornitori di servizi di crowdfunding operanti nei confronti delle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503. Inoltre, all’articolo 17, comma 4-quater.1 si introduce la compatibilità tra l’attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/15039, al fine di consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori.