L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi una nuova circolare che chiarisce alcuni dubbi inerenti la cedolare secca. Introdotta dal Dlgs n.23 del 2011, la cedolare secca è un’imposta ad aliquota fissa sui redditi da locazione di immobili che sostituisce il regime di tassazione ordinaria e gli altri tributi, ossia: l’Irpef ad aliquote progressive e le relative addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo (queste ultime due imposte applicabili sia sulla stipula che sulla risoluzione anticipata o sulla proroga del contratto). Rispetto alla tassazione ordinaria il vantaggio riguarda in primo luogo le aliquote, inferiori a quella ordinaria più bassa (21% o 19% in confronto al 23%).
La circolare specifica che il locatore può revocare l’opzione in qualsiasi annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. È sufficiente presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate una revoca scritta su carta libera e firmata, riportando tutti i dati identificativi del contratto e delle parti. Il contribuente può anche utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.
In relazione al regime transitorio che interessa il 2011, la circolare stabilisce che la comunicazione al conduttore può ritenersi tempestiva nel caso in cui sia effettuata entro il primo ottobre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione). Inoltre, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 è valida fino alla fine del contratto, oppure fino a revoca e, pertanto, non sarà necessario inviarla nuovamente negli anni successivi.
Il documento sottolinea anche che sono liberi dall’obbligo di comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a 30 giorni.
Il contribuente che non abbia versato l’acconto per l’anno 2011 ha comunque la possibilità di accedere al regime della cedolare secca regolarizzando la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso. Se il contribuente ha tenuto in considerazione il reddito da locazione nei calcoli dell’acconto Irpef, può comunque optare per la cedolare secca presentando una richiesta di correzione del relativo codice tributo.
Infine, il comproprietario, il cui nominativo non compare nel contratto di locazione dell’immobile sottoscritto dall’altro comproprietario, ha comunque la facoltà di scegliere, in sostituzione dell’Irpef, per la cedolare secca. Questo perché la stipula del contratto di locazione da parte d’uno solo dei due comproprietari ha effetto anche nei confronti della parte che non compare negli atti, che è tenuta a dichiarare, ai fini fiscali, il reddito fondiario per la quota a lei imputabile, aprendo così la porta all’opzione della cedolare secca.