Cessione del quinto: costi upfront, tribunale di Castrovillari rivede applicazione sentenza Lexitor

Tribunale di CastrovillariQuando l’interpretazione della sentenza Lexitor sembrava ormai scritta e l’ultima chance per chiedere una maggiore tutela per gli intermediari del credito era rappresentata dal dibattito sulla nuova direttiva sul credito al consumo in corso a livello europeo, ecco che una nuova sentenza interviene a sollevare nuovi dubbi.

Lo scorso 10 marzo il tribunale di Castrovillari ha infatti rigettato in sede di appello la domanda di un consumatore che richiedeva la restituzione dei costi una tantum dopo l’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto.

La motivazione addotta dal giudice è legata, essenzialmente, alla sentenza n. 78 del 9 febbraio 2023 riferita alla  causa C‑555/21 con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, in caso di mutui immobiliari, l’estinzione anticipata del finanziamento comporta una riduzione dei costi recurring ma non di quelli up front.

La vicenda

Il giudizio di appello fa riferimento a un contratto di finanziamento siglato a marzo 2012 ed estinto nel mese di aprile 2016.

Nel giudizio di primo grado, arrivato nel 2022, il giudice di pace aveva stabilito, tra l’altro, la “non rimborsabilità dei costi up front in virtù dell’art. 125 sexies c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis e delle norme secondarie introdotte dalla Banca d’Italia”. Banca Spa aveva dunque proposto appello avverso la sentenza.

La sentenza

La sentenza n. 332 del 10 marzo 2023 del tribunale di Castrovillari ricostruisce la vicenda legata al caso Lexitor. E sottolinea come a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, con la quale la questione medesima sembrava essere stata definitivamente risolta, è intervenuta una nuova sentenza della Corte di Giustizia, “la n. 555 del 9 febbraio 2023, con la quale, il massimo organo di giustizia europeo, in consapevole disallineamento dalla precedente sentenza Lexitor, ha affermato che ‘occorre constatare, come sottolineato dall’avvocato generale, in sostanza, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, che il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato’

Il giudice del tribunale di Castrovillari ha poi sottolineato che, sebbene la sentenza della Corte di Giustizia avesse ad oggetto l’interpretazione della direttiva 2014/17/Ue e non già della direttiva 2008/48/CE (interpretata dalla sentenza Lexitor), “la Corte ha affermato che ‘l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48’, di fatto escludendo ogni possibilità di invocare un trattamento differenziato a seconda dell’applicabilità dell’una o dell’altra direttiva”. E ha quindi ritenuto opportuno applicare “l’orientamento giurisprudenziale di merito sopra richiamato, prevalente in epoca antecedente alla sentenza Lexitor, oggi superata dalla nuova sentenza n. 555 della Cgue, e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front, in quanto questi ultimi attengono a prestazioni poste in essere preliminarmente alla concessione del credito, integralmente esaurite al momento dell’estinzione anticipata e per tale ragione da remunerare integralmente”. Di conseguenza, la domanda di rimborso di costi up front è stata respinta.