Cessione del quinto, sentenza Lexitor: la legge di conversione del “Decreto Sostegni bis” recepisce l’orientamento dei giudici di Lussemburgo, senza effetti retroattivi

Segnalazione Credito 5 Cessione del quinto Sentenza LexitorLa parola fine sul contenzioso scatenato dalla cosiddetta Sentenza Lexitor, emanata dalla Corte di Giustizia Ue l’11 settembre del 2019 in tema di rimborso anticipato dei finanziamenti, arriva grazie all’intervento del legislatore, che recepisce l’orientamento dei giudici di Lussemburgo.

Il 22 luglio il Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il disegno di legge n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, il cosiddetto Decreto Sostegni bis. L’art. 11-octies del testo approvato modifica in particolare l’art. 125 sexies del Testo unico bancario (Tub) in tema di “rimborso anticipato” dei contratti di credito ai consumatori. 

Questo il testo del nuovo articolo 125 sexies del Tub

Art. 125-sexies.

– (Rimborso anticipato) –

1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito.

4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; – 33 – b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.

La nuova disciplina, in ogni caso, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

L’intervento normativo avrà quindi effetti solo per l’avvenire, lasciando immutata la situazione precedente.