Il collegio di Bologna dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) ha riconosciuto il diritto di due diversi consumatori a ricevere il rimborso dei costi di intermediazione del credito, considerati come costi up front legati all’estinzione anticipata di contratti di prestito con cessione del quinto. Per costi up front si intendono le spese indipendenti dalla durata del contratto e finalizzate alla concessione del prestito, come le spese di istruttoria, di vendita e altre commissioni.
Le decisioni risalgono al settembre scorso e sono state pubblicate sul sito dell’Abf lo scorso 7 ottobre.
Nel dettaglio, con la decisione n. 9491 del 2 settembre 2024, il collegio Abf di Bologna ha dichiarato l’intermediario tenuto a restituire al ricorrente l’importo di 1.097 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo. L’importo include le commissioni di attivazione e i costi e le spese di intermediazione. “Per opinione concorde dei collegi, trattasi di attività di carattere up front se esercitata, come nel caso di specie, da un agente in attività di mediazione creditizia (quindi da parte di un soggetto non abilitato ad intervenire nella fase gestoria del finanziamento)”, si legge nella decisione.
Per quanto attiene al calcolo: “Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest’ultimo aveva considerato tutti i costi come aventi natura recurring e dunque applicando nel calcolo il criterio pro-rata temporis”.
Con la decisione n. 9488 del 2 settembre 2024 il collegio Abf di Bologna ha dichiarato l’intermediario tenuto a restituire al ricorrente 622 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo, includendo nella restituzione le provvigioni dell’intermediario.
Entrambe le decisioni ribadiscono che in merito al criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso dei costi recurring e up front “(non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all’orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l’autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità: a) per i costi recurring, criterio di proporzionalità lineare; b) per i costi up front, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi)”.
Con specifico riguardo agli oneri assicurativi, la decisione n. 9491 richiama il principio per cui il rimborso può avvenire “secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio pro-rata temporis, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell’esistenza di un criterio alternativo al medesimo”.
Infine, in riferimento alle imposte e oneri erariali, è orientamento condiviso tra i collegi che costituiscono voci di costo non retrocedibili “in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l’intermediario agisce quale sostituto d’imposta, adempiendo ad un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi”, si legge nella decisione 9491. La fattispecie dell’estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, “per la quale l’art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte”.