
Il Consiglio di Stato ha annullato una sanzione da 4,7 milioni di euro inflitta dall’Agcm (Autorità garante per la concorrenza e il mercato) a Compass a dicembre 2019.
Nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Compass, ritenendo che “alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia deve concludersi che, nel caso in esame, il provvedimento non giustifichi a sufficienza il motivo per cui la pratica posta in essere dall’appellante possa essere qualificata aggressiva” e “in ogni caso, per quel che consta, dal provvedimento impugnato non emergono neppure elementi per poter considerare la pratica contestata come ingannevole… dovendosi pertanto dubitare, quantomeno dal punto di vista formale e documentale, che vi sia stata un’informazione parziale e/o distorta“.
La multa dell’Antitrust
A dicembre 2019 l’Antitrust comminò a Compass, società di credito al consumo del gruppo Mediobanca, una multa di 4,7 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette, per aver “prospettato ai consumatori intenzionati a richiedere prestiti, la possibilità di accedere a questi ultimi solo sottoscrivendo polizze assicurative che nulla hanno a che vedere con il finanziamento”. In sostanza, secondo le ricostruzioni del Garante della concorrenza, Compass aveva attuato di fatto “un abbinamento forzoso tra prodotti di finanziamento e prodotti assicurativi”.
Il procedimento ha riguardato anche le società di assicurazioni Europ Assistance Italia, Metlife Europe e Metlife Europe Insurance, i cui impegni presi erano stati tuttavia giudicati sufficienti e tali da chiudere il procedimento senza sanzioni.
L’appello al Consiglio di Stato
In prima battuta Compass presentò ricorso al Tar, che però lo respinse. Dunque la società presento appello al Consiglio di Stato che, chiamato a stabilire se debba essere considerata aggressiva “una pratica commerciale consistente nell’abbinamento, da parte di una società finanziaria, al momento della stipula di contratti di finanziamento personale, di prodotti assicurativi non collegati al credito, di cui la stessa finanziaria è intermediaria, tenuto conto che l’articolo 120-quinquies del codice delle assicurazioni private (d. lgs. 209/2005) ammette la possibilità di vendita abbinata di un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione”, decise di sollevare questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia Ue.
Con la sentenza del 14 novembre 2024 la Corte di Giustizia ha risposto che “la pratica commerciale consistente nel proporre simultaneamente al consumatore un’offerta di finanziamento personale e un’offerta di un prodotto assicurativo non collegato a tale prestito non costituisce una pratica commerciale in ogni caso aggressiva, né una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale”.
Il Consiglio di Stato ha dunque accolto l’appello e annullato i provvedimenti impugnati.























