Condacons: telemarketing, in vigore il nuovo Codice di condotta contro le chiamate moleste

Codacons LogoÈ entrato in vigore lo scorso 28 settembre il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, varato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.

Il Codice, approvato con provvedimento del 7 marzo scorso e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 marzo 2024, riconosceva infatti 6 mesi di tempo ai soggetti aderenti per adeguarsi alle nuove disposizioni.
A ricordarlo è il Codacons, che sottolinea come le società che aderiscono al Codice si impegnino ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la filiera del telemarketing.

Il telemarketing selvaggio continua ad essere una piaga in Italia – afferma il responsabile privacy del Codacons, Gianluca Di Ascenzo -. Con questo Codice di condotta sarà possibile almeno in parte arginare il fenomeno, prevedendo precise responsabilità in capo a società di luce, gas, telefonia, che si affidano ai call center illegali, e sanzioni per gli operatori che non rispetteranno la privacy degli utenti”.

Dai consensi specifici alle penali

Le società che hanno aderito dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità e informare in maniera precisa le persone contattate sull’uso dei loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati), ed effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati. Per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi il Codice di condotta stabilisce inoltre l’applicazione di sanzioni e penali.

Gli obblighi per i committenti
Tra gli obblighi a carico del committente il Codice prevede procedure di prequalifica, al fine di verificare l’adeguatezza delle garanzie offerte dal fornitore e la conformità agli standard indicati dal codice stesso, controllo esteso all’intera durata del trattamento dei dati personali attraverso un monitoraggio continuo sull’adeguatezza del fornitore, mediante la conduzione di audit e controlli a campione sui contratti stipulati, per garantire che siano correttamente implementate le istruzioni impartite.

Gli obblighi per i fornitori
I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, dal canto loro, dovranno utilizzare esclusivamente numerazioni richiamabili o identificabili e non accettare incarichi da committenti che non prevedano un obbligo espresso in tal senso.

Dovranno inoltre rispettare fasce orarie precise. Non potranno contattare il medesimo interessato (laddove per contatto si intende la chiamata con risposta) prima delle 9 e dopo le 20 dal lunedì al venerdì; prima delle 10 e dopo le 19 il sabato o i giorni prefestivi; la domenica o i giorni festivi. Dovranno poi essere in grado di fornire agli interessati, nel corso della telefonata e senza eccezioni, le previste informazioni sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti, delineando con chiarezza i ruoli (titolare/responsabile) e le rispettive incombenze.

Le penali
L’aspetto più interessante, secondo il Codacons, è che il contratto con l’affidatario del servizio deve espressamente prevedere “un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di penale e mancata corresponsione o annullamento della provvigione, per ogni contratto predisposto in assenza di un contatto legittimo. Le penali imposte dovranno essere parametrate rispetto all’entità delle provvigioni ed alla percentuale di contratti sottoposti a controllo in modo da essere dissuasive, ad esempio pari al triplo della provvigione prevista e non corrisposta o richiesta in ripetizione per ciascun contratto. Resta ferma la possibilità del committente di risolvere il contratto, nonché di prevedere altre tipologie di penali, ad esempio, importi percentuali rispetto alle commissioni previste”.