Confabitare:Tar Lombardia annulla la determina Comune Milano. Accordo territoriale tra associazioni idoneo per agevolazioni fiscali

Con la sentenza n. 2005/2024, pubblicata il 27 giugno 2024, il Tar della Lombardia, sezione III, di Milano ha accolto un ricorso proposto da Confabitare, sede Provinciale di Milano, e da altre tre associazioni firmatarie dell’accordo territoriale del 12 giugno 2023. Ne ha dato oggi notizia l’associazione dei proprietari immobiliari, spiegando che le associazioni avevano chiesto l’annullamento della DD 7501 dell’11 settembre 2023, che privilegiava un nuovo accordo locale firmato il 27 luglio 2023 con il patrocinio del Comune di Milano. 

Dopo la sottoscrizione di un accordo per le locazioni a canone concordato da parte di Confabitare con altre associazioni firmatarie, il Comune di Milano ha sottoscritto un nuovo e diverso accordo sempre per le locazioni a canone concordato, conferendogli il proprio patrocinio e, di fatto, privilegiandolo rispetto al precedente accordo già in vigore. Questo ha creato una discriminazione nei confronti delle associazioni che hanno sottoscritto il primo accordo, che sono state escluse dalle agevolazioni fiscali e dai contributi economici erogati dal Comune”, precisa un comunicato stampa. 

Il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 2005/2024, ha stabilito che il Comune di Milano, pur avendo il potere di convocare le parti per la stipula degli accordi, non ha l’autorità di sindacare il merito degli stessi, né di privilegiare fiscalmente un accordo rispetto a un altro; è stata infatti affermata l’insussistenza del potere del Comune di negare il regime agevolato agli accordi non approvati nel tavolo concertato avviato dal Comune e chiarito il ruolo limitato dei Comuni nella sottoscrizione degli accordi territoriali ai sensi dell’art. 4 del D.M. 16 gennaio 2017. 

“La decisione del Tar rappresenta un importante passo avanti verso la tutela dei diritti delle associazioni e la promozione di un ambiente più equo e trasparente per tutti gli attori del settore delle locazioni a canone concordato“, ha dichiarato Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare.

L’associazione sottolinea l’importanza della sentenza, che “chiarisce, una volta per tutte, cosa un Comune possa fare ai sensi dell’art. 4 del D.M 16 gennaio 2017, ossia convocare le parti per dare impulso alla sottoscrizione degli accordi territoriali”. Viceversa, prosegue, “il Comune non può sindacare il contenuto dell’accordo, deve dargli la massima pubblicità e attribuire allo stesso tutti i benefici fiscali previsti dalla legge, senza operare distinzioni di sorta nel caso di più accordi territoriali”.

La sentenza, secondo l’associazione, apre infine la strada anche ad eventuali iniziative risarcitorie “per il pregiudizio che le associazioni discriminate hanno subito a causa di un provvedimento del tutto illegittimo“. 

“Questa sentenza rappresenta una vittoria per la giustizia e per tutte le associazioni che, come la nostra, si impegnano a garantire condizioni eque e trasparenti nel mercato delle locazioni a canone concordato.  La sentenza chiarisce che il Comune, oltre ad un potere di impulso nel convocare le parti, non può sindacare l’accordo nel merito e non può privilegiare sotto il profilo fiscale un accordo rispetto ad un altro, come in effetti è accaduto. Si pone a questo punto il problema del danno subito dalle associazioni firmatarie dell’accordo disconosciuto”, ha aggiunto Daniele Giusto, presidente di Confabitare Milano.