Covivio compra da Generali l’8,3% di Covivio Hotels e arriva al 52,2% delle azioni

Logo CovivioIl 19 aprile scorso Covivio e Generali hanno perfezionato il conferimento dell’8,3% del capitale di Covivio Hotels da Generali in cambio di nuove azioni Covivio. Covivio detiene ora il 52,2% delle azioni e dei diritti di voto di Covivio Hotels.

Questa transazione mira a riequilibrare il portafoglio del gruppo, aumentando così l’esposizione al settore alberghiero (al 20% del patrimonio di Covivio, rispetto al 17% a fine 2023) che offre promettenti prospettive di crescita. Entro il 2030, si prevede che la crescita dei pernottamenti raggiungerà il +5%/anno entro il 2030, mentre l’offerta futura rappresenta in media solo il 2% dello stock alberghiero esistente in Europa. Nel primo trimestre del 2024 proseguirà la crescita sia dei prezzi medi sia dei tassi di occupancy, con conseguente incremento dei ricavi per camera disponibile (RevPAR1): +15% in Spagna, +8% in Italia, +7% in Germania, +6% nei Paesi Bassi, +3% in Francia e +1% nel Regno Unito”, precisa la società in un comunicato stampa.

Il rafforzamento avrà un impatto positivo sull’utile netto ricorrente (utile Epra rettificato) per azione di circa +1% (quasi neutro per il Nav, a -0,3%). “La guidance sull’utile netto ricorrente per il 2024 comunicata a metà febbraio 2023 (di circa 440 milioni di euro) non tiene conto di questa operazione, il cui impatto sarà specificato in occasione dei risultati semestrali del 2024”, prosegue la nota.

Anche gli indicatori di indebitamento di Covivio sono attesi in miglioramento: Covivio Hotels avrà un rapporto Ltv del 34% e un rapporto debito netto/Ebitda di 8,5x.

A seguito di questa operazione, nelle prossime settimane Covivio lancerà un’offerta pubblica di scambio per la restante parte del capitale di Covivio Hotels, alle stesse condizioni del conferimento da parte di Generali (31 azioni Covivio per 100 azioni Covivio Hotels, post stacco del dividendo 2023).

Covivio precisa di non avere intenzione di attuare un’opa obbligatoria al termine dell’offerta, né realizzare una fusione entro 12 mesi dalla chiusura dell’offerta.