Decreto Cura Italia, l’Inps chiarisce: 600 euro anche agli agenti in attività finanziaria

Intermediazione del credito Mediazione Creditizia Credito Mutuo Intermediazione Npl Non Performing Loan Crediti Agenti in attività finanziariaContrariamente a quanto sembrava inizialmente, l’indennizzo di 600 euro per il mese di marzo previsto dall’articolo 28 del Decreto Cura Italia andrà anche agli agenti di commercio iscritti in Enasarco e quindi anche agli agenti in attività finanziaria e ai collaboratori.

Dopo l’uscita delle faq sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che inizialmente escludevano gli agenti di commercio dalla platea dei destinatari del provvedimento, numerose organizzazioni sindacali si sono attivate per chiedere chiarimenti e il rispetto degli impegni precedentemente assunti dai rappresentanti del governo.

La circolare n.49 dell’Inps chiarisce definitivamente ogni dubbio, mettendo nero su bianco che tra i destinatari dell’indennità ex articolo 28 sono compresi i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.

“L’articolo 28, comma 1, del citato decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni – scrive l’Inps -. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori di cui sopra, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Il comma 2 del citato articolo 28 prevede che l’indennità in questione è erogata dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze”.

“Siamo soddisfatti della positiva conclusione di questa vicenda – sottolinea Luca Matrigiani, presidente del Simedia – Ugl Terziario -. Dopo un periodo di leggera confusione i rappresentanti del governo hanno risposto alle nostre sollecitazioni, avanzate a tutela di una categoria di lavoratori che riveste un ruolo centrale per l’economia del Paese. Ci auguriamo che a questo primo passo ne seguano presto altri, lungo un cammino in cui aziende, lavoratori e istituzioni procedano all’unisono verso la ripresa e il rilancio di tutte le attività economiche”.

Consulta la circolare Inps