Elenco aggiornato al 21/10/16 dei soggetti iscritti all’albo unico degli intermediari Finanziari ex art. 106

Proponiamo qui di seguito l’elenco aggiornato dei soggetti iscritti all’albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 tenuto da Banca d’Italia.

Secondo la vigilanza sono intermediari finanziari ex art. 106 (elenco aggiornato a questo link) i soggetti, iscritti nel relativo elenco, che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n. 29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78).

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo.

Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 o nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma (cfr. art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010).

Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende (art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29) la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

  • locazione finanziaria
  • acquisto di crediti
  • credito al consumo, così come definito dall’articolo 121 del T.U.B., fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica
  • credito ipotecario
  • prestito su pegno
  • rilascio di fideiussioni, l’avallo, l’apertura di credito documentaria, l’accettazione, la girata, l’impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fideiussioni e gli altri impegni di firma previsti nell’ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Se non leggi bene la tabella consulta l’elenco in pdf

intermediari finanziari ex art. 106
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