Enasarco: domande contributo asilo nido e bonus scolastico al via dal 1° settembre

Enasarco LogoC’è tempo fino al 31 dicembre per fare richiesta del contributo della Fondazione Enasarco per asili nido e bonus scolastico. Lo ha annunciato l’istituto, che ha aperto il 1° settembre l’accettazione delle domande.

Contributo per asili nido

Nel limite massimo di spesa annua pari a 660.000 euro, allo scopo di integrare il ventaglio di prestazioni a supporto delle famiglie degli agenti con figli, la Fondazione Enasarco eroga, agli iscritti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nel periodo 01/09/2020 – 31/07/2021 le scuole dell’infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute), un contributo pari al 30% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido fino ad un massimo di 1.500 euro per nucleo familiare, al lordo delle ritenute di legge ove applicabili.

Per fruire della prestazione è necessario:

– essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;

– essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da  contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;

– essere titolare di un valore Isee risultante da apposita attestazione rilasciata dall’Inps in corso di validità, non superiore a 31.898,91 euro.

Bonus scolastico

Nel limite massimo di spesa annua di 1.200.000 euro, la Fondazione Enasarco eroga un contributo di 150 euro a figlio, con un massimo di 300 euro per nucleo familiare, a titolo di sussidio scolastico agli iscritti con figli in età scolare frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado e università per l’anno accademico 2021/2022, fiscalmente a carico del richiedente.

I requisiti per fruire della prestazione sono:

– essere un iscritto in attività ovvero essere titolare di almeno un rapporto di agenzia;

– essere in possesso di una anzianità contributiva di almeno 4 trimestri coperti esclusivamente da contributi obbligatori non inferiori al minimale anche non consecutivi negli ultimi due anni;

– essere titolare di un reddito annuo lordo per l’anno 2019 non superiore a 30.000 euro rilevabile dal modello Unico Pf 2020.