Fiaip: Consiglio di Stato ha sancito compatibilità agente immobiliare – amministratore di condominio

Fiaip LogoL’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio sono compatibili. Lo ha sancito il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), nel recepire la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 ottobre 2024, che ha stabilito la preventiva e generale compatibilità tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio esercitate congiuntamente, fatto salvo il divieto di intermediare un immobile amministrato.

A darne notizia è la Fiaip (Federazione nazionale agenti immobiliari professionali), secondo la quale con questa sentenza “si raggiunge un duplice obiettivo, consentendo, da una parte, di porre fine alle note forme di illegalità e di abusivismo alimentate in questi anni dalle incertezze interpretative camerali con conseguenti danni per i cittadini e, dall’altra, il chiarimento porrà fine alle pesanti ripercussioni lavorative, stratificatesi in questi anni, di molti nostri operatori professionali”.

La vicenda

La causa è stata intentata da un professionista di Bologna, al quale il Tar aveva confermato l’impossibilità di svolgere entrambe le attività, a seguito di un avviso della Camera di Commercio di competenza, inibendogli la prosecuzione dell’attività di mediazione immobiliare. A seguito di appello al Consiglio di Stato, quest’ultimo aveva posto la questione alla Corte di Giustizia Ue che si è pronunciata lo scorso 4 ottobre.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1925/2025 pubblicata oggi, ha accolto l’appello del professionista recependo la pronuncia della Corte di Giustizia Ue, che, afferma la Fiaip, “ha sancito la contrarietà ai principi del diritto dell’UE di una normativa nazionale che preveda un’incompatibilità preventiva dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini e agente immobiliare; ne discende l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado, del Mise e della Cciaa di Bologna, tenuto anche conto del fatto che, per quel che consta, l’appellante non intermediava gli immobili che, contemporaneamente, lo stesso gestiva, sicché non ha ritenuto sussistessero ragioni valide per vietare a priori l’esercizio contestuale delle due attività”.

Abbiamo promosso e sostenuto questa battaglia da soli, convinti, sin dagli inizi, di poterla vincere. E, così è stato, nonostante un forte ostruzionismo politico e tecnico di chi ha sempre voluto interpretare restrittivamente la riforma di sei anni fa che ha allentato le nostre incompatibilità – dichiara Gian Battista Baccarini, Presidente Nazionale Fiaip – finalmente si fa definitiva chiarezza sull’acclarata compatibilità, in via preventiva e generale, tra l’attività di agente immobiliare e quella di amministratore di condominio, mantenendo il sensato divieto di intermediare un immobile amministrato, consentendo alle agenzie immobiliari di diventare multidisciplinari ampliando i propri servizi a beneficio e a tutela del cittadino”.

Cosa succede ora

Ora, aggiunge il presidente Fiaip “sarà importante l’interlocuzione con il Ministero affinché emani, in tempi celeri, una Circolare che chiarisca agli Enti Camerali quali debbano considerarsi, oltre a quella di amministrazione condominiale, le attività compatibili con quella di agente immobiliare, dando finalmente concreta attuazione alla riforma del 2019, da noi fortemente voluta che, normativamente, ha reso compatibili tutte le attività imprenditoriali che erogano servizi in ambito immobiliare in linea con le indicazioni Europee e le moderne esigenze del mercato”.