Fimaa: “Compatibilità agente-mediatore, impegno formale del Governo ad assicurare una migliore articolazione della disciplina”

Fimaa Italia, logoDopo la notizia relativa al ritiro di 5 emendamenti volti a ripristinare l’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella del credito durante i lavori della Commissione IV Politiche dell’Unione Europea del Senato finalizzati alla conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 “DL Salva Infrazioni”, anche la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) interviene nel dibattito con alcune precisazioni.

La Federazione afferma che nella seduta del 18 luglio 2023, la Commissione Politiche UE del Senato ha concluso l’esame, in sede referente, del DL Salva-Infrazioni, e nel corso della seduta del 17 luglio, sono stati approvati gli ordini del giorno G/755/6/4 (T2), presentato dai senatori Scurria, Lombardo, Matera, Nastri, Pellegrino, Satta e G/755/7/4 (T2) presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

Tuttavia sottolinea come gli ordini del giorno approvati dispongano l’impegno del Governo: “a valutare l’opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, per assicurare, compatibilmente con la normativa europea di riferimento e con la decisione assunta dalla Commissione europea relativamente alla procedura d’infrazione n. 2018/2175, una migliore articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore”.

A questo proposito la Fimaa riporta alcun passaggi del resoconto della seduta n. 75 del 17/07/202, della Commissione IV Politiche dell’Unione Europea del Senato.

In sostanza, precisa la Federazione, il Senato ha preso atto che:

  • “la procedura d’infrazione n. 2018/2175 ha contestato all’Italia il carattere sproporzionato delle norme sui criteri di incompatibilità, previsti dall’articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, che limitavano in maniera eccessiva le attività che un agente immobiliare poteva svolgere;
  • il Legislatore, con l’articolo 4, comma 2, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020), ha modificato la legge n. 39 del 1989, stabilendo, in conformità a quanto previsto dall’ordinamento europeo, l’incompatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare;
  • la legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), articolo 28, ha introdotto, nuovamente, la piena sovrapposizione tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare, in modo non coerente con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Bolkestein), che mantiene separati il comparto finanziario/creditizio e quello immobiliare, in conformità ai principi del diritto comunitario”.

Il Senato ha inoltre “considerato chei problemi posti dalla normativa in materia di compatibilità tra dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e agente immobiliare non hanno ancora trovato una adeguata soluzione e meritano una considerazione ulteriore da parte del Legislatore’”; e ha deciso di impegnare il Governo a revisionare “l’articolazione della disciplina relativa alle attività di dipendente o collaboratore di società di mediazione creditizia e quella di agente immobiliare, in modo tale da garantire una adeguata tutela del consumatore”.

La Fimaa plaude dunque “alla presa di posizione del Senato che ha accertato l’oggettiva situazione di contrasto tra l’attuale disciplina, voluta e perorata da un’unica associazione di categoria che è proprietaria al 100% delle quote di una società di mediazione creditizia e che quindi ha un interesse diretto, anche economico, in questa disciplina, ed il diritto comunitario e si augura quindi che si giunga presto ad una articolazione più rispettosa non solo del diritto comunitario, ma anche degli interessi dei consumatori e degli operatori, e quindi del mercato, interessi fortemente pregiudicati dall’attuale dettato normativo”.