Fimaa: “Incompatibilità agente – mediatore, Commissione Ue ha chiuso a giugno la procedura di infrazione. Governo riconsideri la norma introdotta con il Ddl Concorrenza 2021 a fine luglio”

Fimaa LogoNuovo colpo di scena nella querelle sull’incompatibilità fra le professioni di agente immobiliare e collaboratore di mediatore creditizio. La Commissione europea ha esaminato e chiuso la procedura di infrazione 2018/2175 in materia di incompatibilità per la professione di agente immobiliare il 20 giugno 2022. Lo ha annunciato oggi la Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa), precisando di aver ricevuto ieri una risposta ufficiale dalla Commissione.

La norma che ha permesso la conclusione dell’annosa procedura di infrazione – che andava avanti sin dal 2018 – è stata quindi l’articolo 4 della Legge europea 2019-2020, in vigore dal 01/02/2022, fortemente sostenuto da Fimaa e da altre associazioni del settore della mediazione”, si legge in un comunicato stampa. Secondo l’organo esecutivo europeo l’Italia, con il citato articolo 4, ha “esercitato correttamente le restrizioni che possono essere imposte dagli Stati per le professioni regolamentate nell’esercizio di attività congiunte o in partenariato, senza tuttavia violare il dettato europeo“.

La Commissione Ue, “nonostante la denuncia presentata da un’altra associazione italiana degli agenti immobiliari a febbraio 2022 in merito alla riforma introdotta dalla Legge europea 2019-2020, denuncia che prospettava un aggravamento della citata procedura di infrazione, ha rilevato che l’incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia ‘è piuttosto limitata nella pratica’ e pertanto tale denuncia non è stata presa in considerazione dalla Commissione Europea”, aggiunge la Fimaa.

Positivo il commento del presidente nazionale Fimaa Santino Taverna, secondo il quale “la decisione della Commissione Europea di chiudere la procedura di infrazione il 20 giugno 2022, basandosi sulla proposta emendativa alla Legge Europea 2019-2020 da noi sostenuta e in vigore dal 01/02/2022 fino al 26/08/2022, dimostra, ancora una volta, la bontà del nostro operato e la conformità al dettato europeo della nostra richiesta di incompatibilità tra agente immobiliare e collaboratore di società di mediazione creditizia. Alla luce della chiarezza normativa fatta dalla Commissione Europea in materia ci aspettiamo che il Governo riconsideri la norma introdotta, a sorpresa ed in sordina, con il Ddl Concorrenza 2021 a fine luglio. Una norma fatta passare da qualche diretto interessato come chiesta da tutto il settore, quando in realtà va nell’interesse di pochi grandi gruppi imprenditoriali e a danno delle piccole realtà imprenditoriali e soprattutto a danno dei dogmi della professionalità e competenza da sempre sostenuti da Fimaa”.

La norma ha previsto tra l’altro che le società di mediazione creditizia, senza dover costituire alcuna altra società compartecipata o anche un semplice ramo d’azienda, possano esercitare contemporaneamente l’attività di mediazione creditizia e quella “accessoria” di “agente immobiliare”, mentre, aggiunge la Fimaa, “ciò non è permesso agli agenti immobiliari sia che siano strutturati come persone fisiche sia che lo siano come società di persone e capitali”.

Un favore quindi riservato a poche realtà imprenditoriali, un pregiudizio evidente alla professionalità di tutti coloro che operano da tempo con competenza e formazione continua e che vedono la loro attività professionale relegata ad essere considerata un’attività accessoria a quella principale di mediazione creditizia”, conclude la Federazione.