Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi, che ne fanno richiesta, l’accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali, nel Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all’eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali – 26 ottobre 2023 [9954881], in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento interpretativo segue le numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di parere) ricevute a seguito delle decisioni contrastanti assunte dalla giurisprudenza di merito, che hanno generato nel corso del tempo diversi dubbi interpretativi.
Il diritto alla riservatezza
L’Autorità, nell’esprimere il proprio orientamento, ha affermato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle linee guida in tema di “esercizio del diritto di accesso” del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.
Le verifiche in capo alle compagnie assicuratrici
Prima di trasmettere i nominativi le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni: in primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. In secondo luogo, dovranno verificare che l’interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell’accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.