Non si può usare Linkedin per fornire i propri servizi agli utenti del social network. Lo ha ribadito il Garante per la privacy, che ha ammonito un’agenzia immobiliare milanese per aver contattato la proprietaria di un’abitazione proponendo le proprie prestazioni.
I fatti risalgono a settembre 2019, quando la signora ha lamentato la ricezione di un contatto su Linkedin da parte del collaboratore di un’agenzia immobiliare. Ne è seguito l’avvio di un procedimento da parte del Garante per la protezione dei dati personali, che si è concluso lo scorso 16 settembre con un ammonimento, in virtù della natura di microimpresa e della situazione di crisi legata alla pandemia, e una sanzione pecuniaria di 5.000 euro, legata al “reiterato mancato riscontro” da parte dell’agenzia immobiliare, che “ha comportato un appesantimento dell’attività istruttoria con la conseguente dilatazione dei tempi di definizione del procedimento e con aggravio di costi connessi alla necessità di inviare i militari della Guardia di Finanza per la notifica dell’atto”.
La difesa dell’agenzia
Con e-mail del 22 dicembre 2020, la società, spiega il Garante, non ha fornito alcuna giustificazione riguardo al mancato riscontro alle reiterate richieste ma, nel merito, ha dichiarato che “la creazione di un profilo Linkedin comporta una indiscriminata autorizzazione erga omnes ad essere contattati da altri utenti Linkedin. E questo è ciò che ha fatto […], contattando la reclamante al fine di proporle il proprio servizio professionale. E questo ha fatto, avendo la certezza, desunta dai pubblici registri catastali, che trattavasi della proprietaria dell’immobile in questione”.
La replica del Garante della privacy e le motivazioni del provvedimento
Con l’ordinanza n. 9705632 del 16 settembre 2021, il Garante della privacy ha sottolineato che le comunicazioni effettuate e ricevute all’interno di tali piattaforme sono finalizzate unicamente a quanto stabilito nelle condizioni di utilizzo del servizio stesso. Linkedin, in particolare, “è una piattaforma che ha come finalità quella di mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità lavorative”. Non è invece previsto che gli utenti di Linkedin “possano utilizzare la piattaforma per inviare messaggi ad altri utenti con lo scopo di vendere prodotti o servizi anche se in ciò consiste, evidentemente, la propria attività lavorativa”. In tale contesto, non ha alcuna rilevanza il fatto che il profilo di un utente sia aperto o meno alla ricezione di contatti da parte di altri utenti del network perché ciò che conta “è la finalità – in questo caso promozionale – per cui il messaggio è inviato, finalità che è in contrasto con quella, prospettata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network, che l’interessato può attendersi”.
Il fatto che il messaggio sia rimasto visibile solo al mittente e alla destinataria, ha importanza unicamente dal punto di vista del contenimento del pregiudizio, “che in caso contrario avrebbe dato luogo ad un’illecita diffusione dei dati, ma non è una condizione sufficiente a rimuovere l’illiceità della condotta”.
L’ammonimento
Nel caso di specie, prosegue il Garante, il collaboratore della società ha utilizzato il registro immobiliare e il social network, istituiti per finalità determinate, per proporre un servizio di vendita, “finalità diversa e incompatibile con quelle originarie e pertanto non rientrante fra le legittime aspettative dell’interessata; tutto ciò, basandosi sull’assunto che la persona che stava contattando su Linkedin fosse la stessa persona rinvenuta come proprietaria nei pubblici registri”. Ritenendo integrata la violazione dell’art. 5 del Regolamento, il Garante ha rivolto un ammonimento all’agenzia, invitandola ad adottare idonee misure organizzative.
Ha però disposto il pagamento di una sanzione di 5.000 euro, che possono essere ridotti alla metà se pagati nei termini previsti, per non aver fornito riscontro alle reiterate richieste di informazioni del Garante, rendendo necessaria la notifica tramite il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza.