
La Cassazione ha chiarito e consolidato i margini temporali entro cui il Gpdp (Garante per la protezione dei dati personali) può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori, senza introdurre nuove regole ma precisando la portata della disciplina vigente. Lo ha reso noto il Garante della privacy, che ha fatto riferimento a 3 sentenze della Corte di Cassazione (numero 22791, 24861 e 24862/ 2026), che “rafforzano i poteri dell’Autorità italiana Garante della privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori” e avranno l’effetto di ridurre “notevolmente i margini di ricorso ai provvedimenti del Garante stesso”.
Le novità
Le decisioni intervengono sul dibattito relativo ai termini interni del sistema delineato dal Codice della privacy per l’attività del Garante. Il Gpdp sottolinea come un termine esista e abbia la funzione di “cristallizzare rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore”: a garantirlo è l’art. 14 della legge n. 689/1981, che assegna alla contestazione nel modello generale delle sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda i reclami, la Corte di Cassazione ha ribadito che il “procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio sono distinti e autonomi”. Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla “fondatezza” del reclamo presentato dall’interessato – entro 9 mesi, prorogabili fino a 12 mesi – non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.
Riguardo al termine di 120 giorni, viene chiarito che “non si tratta del termine per adottare il provvedimento sanzionatorio finale, ma quello entro cui il Garante deve notificare la contestazione delle violazioni”. Il conteggio perciò, precisa il Garante della privacy, non parte dalla prima notizia della possibile violazione o dalle prime informazioni ricevute: i 120 giorni decorrono dal momento in cui la violazione può considerarsi definitivamente accertata. “Prima del definitivo accertamento, l’Autorità può raccogliere documenti, approfondire i fatti e instaurare il contraddittorio con il soggetto interessato. Questa fase non è sottoposta a un termine perentorio predeterminato, ma deve essere condotta senza ritardi ingiustificati e secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla complessità del caso, restando sindacabile in sede giudiziale”, sottolinea.
Una volta notificata la contestazione entro 120 giorni dal definitivo accertamento della violazione, “non è previsto un ulteriore termine di decadenza per l’adozione del provvedimento finale”. Resta la prescrizione di 5 anni dalla commissione della violazione.



















