IBL, Agcm non avvia istruttoria su acquisizione Creditis e Fincentro. Operazione non altera concorrenza

Agcm Antitrust LogoL’Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha deliberato di non avviare un’istruttoria sull’acquisizione, da parte di IBL, del controllo esclusivo di Creditis e di Fincentro. A seguito dell’operazione, IBL deterrà l’intero capitale sociale e la totalità dei diritti di voto di Creditis e la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto di Fincentro.

La delibera, riportata nel bollettino del 16 giugno, segue il parere con il quale lo scorso 14 maggio l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) evidenziava che, sulla base delle informazioni disponibili, l’operazione non era “in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale dei mercati della distribuzione assicurativa di prodotti vita e danni”.

Per quanto riguarda il mercato del credito al consumo, l’Agcm anche ove si considerasse la definizione più restrittiva del mercato, corrispondente al solo credito al consumo diretto, la quota congiunta delle parti a seguito dell’operazione rimarrà inferiore all’1-5% a livello nazionale e sempre inferiore all’1-5% in ciascuno dei mercati regionali.

Inoltre, si osserva che il contesto competitivo in detto mercato è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti, inclusi quelli appartenenti a importanti gruppi bancari nazionali, con una quota di mercato superiore a quella delle parti e in grado di esercitare una pressione concorrenziale significativa.

Con riferimento alla distribuzione di prodotti assicurativi, sia nel comparto vita che nel comparto danni la quota aggregata delle parti risulta inferiore all’1% a livello nazionale. Anche a livello provinciale, la quota post merger rimarrà marginale, essendo inferiore all’1% in tutte le province.

Pertanto l’Autorità ha ritenuto che, “stante l’assenza di sostanziali sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’operazione non appare determinare alternazioni significative nella struttura concorrenziale in nessuno dei mercati rilevanti identificati”.

E, poiché l’operazione “non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”, ha deliberato di non avviare un’istruttoria.