Il Consiglio dei ministri approva in prima lettura il disegno di legge per la delega sulla Mortgage credit directive. Previsto un passaporto europeo per agenti e mediatori

Credito 2Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi in prima lettura il disegno di legge recante la delega al governo per il recepimento di alcune direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2015).

L’articolo 12 del disegno di legge comunitaria 2015 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa, già conferita tramite legge di delegazione europea 2014 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2015) e inerente l’attuazione della direttiva 2014/17/Ue, in merito ai contratti di credito per i consumatori per beni immobili residenziali (cosiddetta Mcd, mortgage credit directive).

Il criterio fondamentale che ispira la direttiva è quello dell’armonizzazione, sia dal punto di vista delle strategie utilizzate che dell’offerta dei prodotti sul mercato comunitario. In questo contesto per gli intermediari del credito, agenti e mediatori, viene prevista l’introduzione di un passaporto europeo, che servirà a fare in modo che i professionisti incontrino meno ostacoli nell’operare entro i confini dell’Unione.

Partendo dagli agenti in attività finanziaria, che potrebbero vedere abolito il vincolo del monomandato, le nuove norme potrebbero essere estese anche ai promotori finanziari e agenti di assicurazione.

Tra le altre cose la disciplina prevede che il consulente offra raccomandazioni personalizzate al consumatore, svincolate da eventuali erogazioni di finanziamento o attività legate all’intermediazione creditizia. In termini nazionali, la direttiva richiede che vengano stabiliti standard per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari, a cui si aggiunge la possibilità per banche e intermediari di commercializzare contratti di credito in modo abbinato con altri prodotti, specie quelli assicurativi.

La vigilanza e la supervisione dei finanziatori sarà affidata alla Banca d’Italia, che rappresenterà anche il punto di contatto nelle procedure di cooperazione tra le autorità competenti dei diversi stati membri. Sempre Banca d’Italia si occuperà d’irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei creditori in fallo. Agenti e mediatori rischieranno invece la pubblica citazione per violazione compiuta da parte dell’Oam. Il monitoraggio sul mercato immobiliare residenziale sarà affidato all’Osservatorio del mercato immobiliare presso l’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda il diritto all’estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati, dovrà essere esercitato senza applicazione di commissioni, indennità o oneri, sebbene debba essere valutata l’opportunità di un equo indennizzo non superiore alla perdita economica subita dal finanziatore, nel caso in cui l’estinzione sia stata esercitata prima di un congruo periodo dal momento della stipulazione.