Il Governo approva il decreto legislativo per la tutela digitale del consumatore: addio ai trabocchetti online. Come cambia la firma dei contratti finanziari

Consiglio dei Ministri
Consiglio dei Ministri

Il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2673, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 dicembre, segna un punto di svolta che non è solo normativo, ma culturale. Non siamo di fronte all’ennesimo aggiornamento di commi nel Codice del Consumo o nel Tub: qui si tocca la ridefinizione dei rapporti di forza tra intermediari e clienti nel mercato digitale.

L’obiettivo è ambizioso e, in parte, correttivo rispetto agli eccessi degli ultimi anni: cancellare quella “zona grigia” in cui la sottoscrizione di un finanziamento o una polizza o l’apertura di un conto online si trasformano in percorsi a ostacoli, con informazioni chiave disperse tra pagine, box e flag poco trasparenti. Le nuove regole saranno pubbliche entro il 19 dicembre, ma il vero stress test arriverà il 19 giugno 2026, quando banche, assicurazioni e operatori fintech dovranno farsi trovare pronti con processi, journey digitali e interfacce davvero ripensati, non solo ritoccati.

Oltre la superficie: la nuova trasparenza informativa

Il cuore della riforma batte sul nuovo articolo 59-quater del Codice del Consumo. La vera novità non è tanto nel “cosa” comunicare – i contenuti, in parte, li conosciamo già – ma nel “come”. Non basta più che le informazioni ci siano: devono essere visibili, comprensibili e utilizzabili dal cliente nel momento in cui prende la decisione.

Chi vende prodotti finanziari online sarà chiamato a una trasparenza più matura su due fronti. Il primo riguarda l’identità del venditore. In un mondo di piattaforme “smaterializzate”, sapere con chi si sta davvero interagendo non è un dettaglio: nome del soggetto, indirizzi fisici, canali di contatto rapidi e funzionanti diventano il primo presidio di tutela. Il secondo fronte è il contenuto dell’offerta. I costi non possono più restare in zona d’ombra o annidarsi nell’ultima pagina del set informativo. Se il prezzo non è fisso, il cliente deve comprendere subito i criteri di calcolo. E qui entra in gioco il tema forse più sensibile: la profilazione algoritmica. Se condizioni economiche, premi o tassi sono il risultato di un pricing dinamico guidato da un algoritmo, l’operatore deve dichiararlo in modo chiaro. Prima ancora che un obbligo giuridico, è una forma di onestà intellettuale verso il cliente.

La battaglia contro i dark pattern e il “pulsante di recesso”

Un fronte destinato a incidere molto sulla user experience quotidiana è quello dei dark pattern. Sono i classici trucchi di interfaccia che conosciamo tutti: il tasto “acquista” grande, colorato e centrale, mentre il link per recedere è piccolo, grigio, marginale o nascosto in sottomenù tortuosi. Il decreto interviene proprio su questo tipo di design manipolatorio, chiedendo una navigazione “etica”.

La tecnica del layering – le informazioni a strati, per evitare di sommergere l’utente – resta ammessa, ma non potrà essere usata come schermo: costi, rischi e modalità di recesso non possono scivolare in fondo alla gerarchia visiva o essere raggiungibili solo dopo una lunga serie di clic. La vera rivoluzione pratica, però, è il “pulsante di recesso”. Un comando digitale unico, chiaramente individuabile, che consenta di sciogliere il contratto con la stessa semplicità con cui lo si è sottoscritto. È il ribaltamento di una logica storica: niente più raccomandate cartacee, niente attese infinite al telefono, niente “gincane” tra call center e form nascosti. Un click e il diritto viene esercitato.

Perché il fattore umano resta centrale

In questo scenario così digitalizzato, la direttiva compie consapevolmente un passo verso l’analogico, e non è un passo nostalgico. L’articolo 59-decies introduce il diritto all’intervento umano. Tradotto: se sto sottoscrivendo un prodotto di investimento complesso tramite un chatbot o un robo-advisor e a un certo punto ho un dubbio, ho diritto a parlare con una persona in carne e ossa.

È una norma che riconosce un fatto semplice: la complessità finanziaria non è sempre “automatizzabile”. Ci sono momenti in cui il cliente ha bisogno di fare una domanda “imprevista”, raccontare un pezzo della propria situazione, chiedere un esempio concreto. Ed è proprio in quel momento che l’algoritmo, per quanto evoluto, mostra i suoi limiti. Il diritto all’intervento umano rimette al centro la relazione, non in contrapposizione con la tecnologia, ma come suo completamento.

Un mercato più semplice, non solo più protetto

Queste novità si intrecciano con il lavoro che la Bce sta portando avanti sul fronte della semplificazione normativa – basti pensare alle raccomandazioni dell’11 dicembre sulla razionalizzazione dei requisiti patrimoniali e delle segnalazioni. La direzione di marcia è comune: costruire un ecosistema finanziario meno ridondante nelle procedure, ma più robusto nelle tutele, soprattutto nei confronti di chi usa i canali digitali come prima porta d’accesso ai servizi bancari e assicurativi.

La sfida per gli operatori

Per gli operatori il rischio è quello di sempre: ridurre la compliance a un esercizio di “copia e incolla”, aggiornare documenti e policy interne senza toccare la sostanza di app, siti e flussi di vendita. Ma questa volta il margine per soluzioni solo formali è più stretto. Molte delle novità impattano direttamente su design, architettura informativa e linguaggio.

La sfida dei prossimi mesi per banche, assicurazioni e insurtech non sarà soltanto legale, ma anche – e forse soprattutto – di progettazione e comunicazione. Chi si limiterà ad aggiungere una riga nelle condizioni generali probabilmente arriverà fuori tempo massimo. Chi, invece, userà questo passaggio per ridisegnare i propri percorsi digitali in ottica di chiarezza, simmetria tra entrata e uscita dai contratti e reale comprensibilità delle condizioni, potrà trasformare un obbligo in un elemento di fiducia e, alla lunga, in un vantaggio competitivo. Sarà lì che si vedrà la vera differenza tra chi è semplicemente “a norma di legge” e chi è davvero dalla parte del cliente.