Incompatibilità tra agente immobiliare e mediatore creditizio approvata in via definitiva

Medizione Creditizia Mediatori Creditizi Credito Cessione del Quinto Prestito Microfinanza Mediazione Creditizia Leasing Credito Cooperativo mediatore creditizioCon l’approvazione della Legge Europea è stata ribadita, nel pieno rispetto dei principi comunitari, la necessità di evitare che l’attività di intermediazione possa essere esercitata in conflitto di interesse, a discapito del consumatore e della professionalità della stessa categoria, e sono state respinte le istanze tendenti a snaturare l’identità del mediatore, in particolare la sua terzietà ed indipendenza”. Così Santino Taverna, presidente nazionale della Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, ha commentato l’approvazione in via definitiva della nuova norma che sancisce l’incompatibilità tra le professioni di agente immobiliare e mediatore creditizio. 

Tra le tante disposizioni che connotano la nuova legge, il legislatore ha riformulato l’art. 5 comma 3 della legge n. 39/89 che disciplina le incompatibilità con riferimento all’attività degli agenti immobiliari e dei mediatori merceologici.

La modifica ha comportato un allargamento dei soggetti che possono svolgere anche l’attività di intermediazione immobiliare e merceologica, escludendo dall’incompatibilità i dipendenti di “enti privati”, come richiesto dalla Comunità Europea, ricompresi invece nella precedente formulazione, ed ha rimodulato le altre incompatibilità, confermando il sistema esistente.

Nel dibattito sulla Legge Europea la Fimaa “ha evidenziato la necessità di salvaguardare l’identità professionale del mediatore immobiliare e merceologico – spiega una nota della federazione – affinché si evitassero commistioni con settori (in primis quello dei servizi finanziari) e ruoli che avrebbero fatto perdere il requisito peculiare e tipico del mediatore, ossia la sua terzietà, indipendenza, e la sua autonomia rispetto agli interessi particolari di altri soggetti.

Il legislatore ha confermato il suddetto indirizzo, richiamato ed invocato dala Fimaa, ed ha confermato la sussistenza dell’incompatibilità sia con l’esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l’attività di mediazione, precisando ed aggiungendo che in tale incompatibilità devono essere ricompresi anche i dipendenti di tali imprenditori, sia con l’esercizio di attività professionali attinenti al medesimo settore merceologico, sia soprattutto con le attività svolte in qualità di dipendente o collaboratore di imprese esercenti servizi finanziari, comparto avulso dalla mediazione immobiliare e merceologica, regolato da disposizioni normative specifiche ed assai rigorose.

Il sistema delle incompatibilità ha mantenuto pertanto il suo impianto, nonostante alcune istanze, decisamente minoritarie, che invocavano ruoli e mansioni diverse per gli agenti immobiliari, che li avrebbero portati a dover lavorare per conto e nell’interesse di soggetti terzi, in ruoli non da mediatore, assoggettati ineludibilmente alle direttive e procedure stabilite da terzi, pregiudicando in tal modo l’integrità e l’identità professionale della figura dell’agente immobiliare e in particolare, la sua autonomia e la sua indipendenza.

La Fimaa si è battuta perché ciò non avvenisse, essendo evidente agli occhi di tutti che tali istanze non solo non giovavano alla categoria ed al mercato, ma denotavano un mero intento speculativo, a vantaggio dei pochi soggetti richiedenti la modifica”.