È possibile costruire un paracadute capace di mitigare gli effetti della sentenza Lexitor sul comparto dell’intermediazione del credito? È la domanda che si è posta Daniela Pascolini, responsabile nazionale del settore credito e assicurazioni di Federpromm-Uiltucs, all’indomani della pubblicazione, lo scorso primo dicembre, dell’orientamento “Credito ai consumatori. Modifiche alla disciplina primaria in tema di rimborso anticipato dei contratti di credito al consumo” della Banca d’Italia, in attesa dell’intervento chiarificatorio della Corte Costituzionale, avocata in giudizio, che esprimendosi sull’argomento potrebbe ripristinare o escludere definitivamente la vecchia “linea orientativa” di Palazzo Koch. Dalla domanda è nata una proposta, diffusa lo scorso 8 dicembre con un comunicato stampa dalla Federpromm e frutto dell’esperienza ultratrentennale di Pascolini nel comparto assicurativo e dalla partecipazione, in passato, alla stesura di polizze ad hoc per il comparto alberghiero e assicurativo.
“In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla preminenza del decreto Sostegni Bis rispetto alle prime linee orientative fornite dalla Banca d’Italia, abbiamo il dovere di interrogarci su come possiamo arginare le perdite che potrebbero derivare agli intermediari dal possibile ristorno provvigionale alla rete, e cioè dalla restituzione della parte di provvigioni percepite per il mancato periodo coperto dalla mandante, sia per la parte assicurativa che quella finanziaria, su quei clienti che decidono di rescindere anticipatamente il contratto concluso con l’intermediario creditizio”, spiega Pascolini.
Qual è la sua proposta?
La mia proposta è quella di fare un parallelismo tra la polizza di responsabilità civile dell’agente assicurativo, obbligatoria per legge, e la polizza dell’agente in attività finanziaria. E di prevedere anche per gli agenti in attività finanziaria delle garanzie accessorie, facoltative, simili. Si tratta di valutare e sottoporre all’attenzione del legislatore la possibilità di favorire l’inserimento di una copertura assicurativa per le perdite economiche subite dalle reti agenziali. Ovviamente un’iniziativa del genere comporta un percorso che parte dall’analisi della situazione e delle dinamiche che si possono assicurare, con uno studio da parte degli attuari delle compagnie delle variabili oggettive, del rischio in sé. Questo processo potrebbe richiedere un anno, un anno e mezzo. Ma a mio avviso ci sono già molti dati disponibili e alcuni esempi ai quali potersi ispirare.
Partiamo dagli esempi a cui ispirarsi. Quali sono?
Guardando al mondo assicurativo, possiamo studiare il modo in cui ha reagito, ad esempio, ai vari decreti “liberalizzazioni” che si sono susseguiti negli anni, nel periodo luglio 1994 nel processo di armonizzazione europea del mercato assicurativo, giungendo fino a date più recenti con ad esempio il decreto Bersani bis, ufficialmente decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito poi dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, col cosiddetto “pacchetto liberalizzazioni” proposto dal ministro dello Sviluppo Economico Pier Luigi Bersani durante il governo Prodi II, ai fini dell’apertura dei mercati a beneficio e tutela del consumatore, con cui, ai commi 4 e 5 dell’Art. 5 della legge “Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi” il quale disciplinava le modalità con cui poter rescindere anticipatamente un contratto assicurativo decennale, dove al cliente non era possibile addebitare costi per la rescindibilità anticipata richiesta. Insomma una situazione analoga a quella venutasi a creare oggi nei confronti del mercato creditizio, a tutela del consumatore, con penali soppresse e conseguente sgravio sulla rete.
Rispetto al mercato creditizio di oggi, allora esisteva però una regolamentazione del rapporto contrattuale tra gli agenti assicurativi, le imprese, e l’Ania, che tutti osservavamo, mentre nel mercato creditizio ad oggi vi è assenza di un’organica disciplina del settore. Comunque il settore assicurativo replicò alla incertezza indotta sul collaboratore per la perdita pecuniaria derivante dalla rescissione anticipata delle polizze poliennali nel suo portafoglio, creando coperture assicurative ad hoc a protezione del sistema. Analogamente potrebbe essere studiato un paracadute per il settore creditizio chiedendo aiuto al settore assicurativo, coadiuvando la soddisfazione degli operatori anche dal punto di vista della difesa della categoria, sulla trasparenza dei rapporti esistenti tra le parti.
Se andiamo a leggere la polizza di responsabilità civile dell’agente assicurativo, verifichiamo l’esistenza di una cosiddetta “garanzia fedeltà” accessoria concedibile.
Di cosa si tratta?
La polizza fedeltà è una garanzia accessoria della polizza per responsabilità civile dell’agente assicurativo, che va a coprire la perdita di un profitto “(perdita di reddito a seguito di perdita di clientela conseguenza di una richiesta di risarcimento aperta), sia esso dovuto a responsabilità diretta dell’agente, sia che questa derivi da atti/fatti di dipendenti di società mandanti e loro incaricati in gestioni interinali o in operazioni di consegna da agente uscente a subentrante”, come si legge in un esemplare di polizza.
Il recesso anticipato dei contratti, pur derivando a volte dalla libertà di scelta dei consumatori, viene sovente caldeggiato dall’esterno, da collaboratori che vanno via portando con sé il proprio portafoglio clienti o da consulenti di altre reti. Altre volte avviene nel passaggio di consegne da un agente all’altro. Di qui la possibile “infedeltà” della rete agenziale della mandante e della sua rete di collaboratori e il possibile riscontro di una polizza fedeltà che risarcisca il danno subito.
La sola esistenza di una garanzia simile rappresenterebbe un deterrente per molti comportamenti legati al dilagare della concorrenza sleale e del conseguente depauperamento progressivo della professione.
A suo avviso c’è una casistica adeguata in questo senso?
Il fenomeno della distrazione di portafoglio, che è un fenomeno molto frequente sia in ambito assicurativo che in ambito creditizio, è molto vigilato nel comparto assicurativo e meno vigilato in quello creditizio. Trattandosi di un comportamento diffuso, sarebbe auspicabile tenerlo sotto osservazione sistematica al fine di arginarlo. Così come sarebbe auspicabile intensificare il controllo e la vigilanza dell’Oam, per limitare gli effetti della concorrenza sleale.
Ora stiamo entrando in una nuova fase, quella dell’integrazione dell’operatore in modo unico condiviso con le autorità di vigilanza e le imprese. È diventata una necessità accrescere il valore datoriale, offrendo supporto in questo momento difficile, favorire l’istituzione di un contratto nazionale collettivo di lavoro. C’è poi un ulteriore fenomeno che andrebbe osservato.
Quale?
Il flusso migratorio che si verifica dall’elenco degli agenti a quello dei mediatori. Bisognerebbe analizzare meglio le motivazioni alla base del fenomeno, anche alla luce delle richieste del mercato e dell’utenza, per tutelare gli operatori del comparto.