Sulla compatibilità tra l’attività di mediatore creditizio e quella di agente immobiliare la Fimaa non resterà a guardare. Medita, certo, sull’approvazione della Legge 118/2022 che ha sancito la possibilità di svolgere entrambe le professioni, ma non starà ferma. Lo ha detto chiaro e tondo il vicepresidente vicario Maurizio Pezzetta nel suo intervento al V summit dell’associazione a Roma lo scorso 25 gennaio: la Federazione italiana mediatori e agenti d’affari continuerà a cercare un confronto per modificare la norma in vigore, perché è convinta che serva una decisione condivisa e perché ritiene che sia stata lesa la dignità della professione di agente immobiliare.
“Quello che è avvenuto è un fatto gravissimo: a Governo caduto, senza condivisione, è stato approvato un provvedimento che lede la dignità degli agenti e probabilmente è sfuggita di mano anche a chi l’ha proposta. Sarebbe bastato confrontarsi per trovare una soluzione condivisa” ha tuonato Pezzetta, che abbiamo intervistato a margine dell’incontro.
In ballo c’era una procedura di infrazione aperta dall’Unione Europea…
Il problema della procedura di infrazione era già stato risolto a giugno, due mesi prima dell’approvazione della legge 118/2022. Per essere più precisi, il 20 giugno 2022 la Commissione europea aveva esaminato e chiuso la procedura di infrazione 2018/2175 in materia di incompatibilità per la professione di agente immobiliare. Quindi due mesi prima che venisse approvata la nuova legge, la Commissione europea aveva avallato l’articolo 4 della Legge europea 2019-2020, in vigore dal 01/02/2022, che introduceva l’incompatibilità tra le attività di agente immobiliare e collaboratore di mediatore creditizio e che era stata fortemente sostenuto da Fimaa e da altre associazioni del settore della mediazione.
E quindi?
Quindi non era l’Europa che ce lo chiedeva e neanche le società di mediazione creditizia. L’ha chiesta qualcuno che avrà avuto altri interessi. Sono però convinto che la situazione gli sia sfuggita di mano, perché non credo che volessero la seconda parte della norma, che svilisce il ruolo dell’agente immobiliare.
L’art. 28 della legge 118/2022 ha introdotto la compatibilità tra agente e mediatore in modo a vostro avviso sbilanciato…
L’articolo 20 al comma 1 prevede che l’agente immobiliare possa diventare o dipendente o collaboratore di una società di mediazione creditizia, mentre al comma 2 consente alle società di mediazione creditizia di esercitare oltre all’attività di assicurazione e riassicurazione anche l’attività di mediazione immobiliare. Quindi, da una parte, la norma permette agli agenti immobiliari che hanno una propria azienda, più o meno piccola, di esercitare l’attività di mediazione creditizia solo come dipendenti o collaboratori di una società; dall’altra, autorizza i mediatori a fare anche gli agenti immobiliari.
L’agente immobiliare emetterà dunque al cliente una fattura con la propria partita iva per la mediazione immobiliare e un’altra fattura sarà emessa dalla società di mediazione creditizia per l’attività specifica svolta. La società di mediazione creditizia, al contrario, potrà fare tutto con un’unica partita iva e potrà farlo avvalendosi di collaboratori e agenti immobiliari o rendendo i propri collaboratori anche agenti immobiliari.
Questo cosa comporta?
Oltre a generare un enorme conflitto di interessi, accettare che una società di mediazione creditizia possa fare anche l’agenzia immobiliare significa lasciare opportunità ai grossi gruppi, che hanno capitali da destinare e indirizzare a ogni tipo di attività, e non certo al piccolo agente immobiliare, che rappresenta l’80% del mercato. E questi grossi gruppi, nel momento stesso in cui la società di mediazione creditizia può fare anche l’agente immobiliare, dovranno fare reclutamenti di altro genere. Guarda caso, chi ha plaudito a questa norma sono una società di mediazione creditizia che è stata acquistata da un gruppo europeo, che ha la rete creditizia e la rete immobiliare, e un’associazione di categoria, che detiene il 100% del capitale di una società di mediazione creditizia. E, ripeto, credo che la situazione sia sfuggita di mano anche a loro, perché non credo che volessero la seconda parte della norma. Ci dovremmo confrontare su questo.
Dunque è il comma 2 a preoccuparvi di più.
Sicuramente. Il comma 1 nella sostanza ci preoccupa di meno, perché negli anni in cui gli agenti immobiliari potevano fare anche i collaboratori delle società di mediazione creditizia, lo avranno fatto forse un centinaio di agenti su 45.000. Anche perché, diciamocelo chiaramente, è difficile che un agente immobiliare si metta a fare il dipendente o il collaboratore: in primo luogo, perché è padrone di sé stesso e, in secondo luogo, perché se fatta bene la professione non lascia tempo per andare a vendere mutui, e cessioni del quinto, polizze assicurative etc.
Durante il suo intervento nel corso del convegno Fimaa ha dichiarato anche che la legge 118/2022 lede la dignità degli agenti immobiliari. Cosa intendeva?
Il comma 2, da un lato, consente alle società di mediazione creditizia di essere agenzie immobiliari e, dall’altro, dice all’agente immobiliare che deve limitarsi a fare il collaboratore o il dipendente di una società di mediazione creditizia. In questo modo rende l’attività di mediazione immobiliare accessoria e sussidiaria a quella di mediazione creditizia. E questo non può starmi bene. Esercito la professione da 45 anni e ci tengo a non vederla svilita, così come tengo a difendere le competenze dei colleghi mediatori creditizi, sia come società che come collaboratori. La Fimaa crede fermamente nella difesa della professione, che considera sinonimo di specializzazione, di specificità. Il professionista non è un tuttologo. E per restare tale deve mantenersi nell’ambito della regola delle tre C: conoscenza che genera competenza, che genera credibilità. E la credibilità genera affidabilità. Se si crea una commistione tra due professioni si rischia invece il conflitto di interesse.
Quale soluzione di compromesso proporreste per chiudere questa vicenda in modo vantaggioso per entrambe le categorie?
Si potrebbe prevedere la segnalazione da agente immobiliare a collaboratore di una società di mediazione creditizia, nel rispetto delle due attività e del cliente finale. Una forma di partnership che al più potrebbe prevedere un aiuto nella raccolta di parte della documentazione ma non la gestione della pratica.