Operatori professionali in oro, la gestione dell’Elenco passerà dalla Banca d’Italia all’Oam. Ragno, presidente Antico: “Soluzione che migliora la gestione”

Ragno, Antico 2 Antiriciclaggio“Adeguamento della disciplina nazionale in materia valutaria per l’attuazione del regolamento Ue 2018/1672 e conseguenti modifiche alla legge 7/2000 in tema di dichiarazioni in oro, con passaggio dell’Elenco degli operatori professionali in oro all’Oam, l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi”. Sono questi, secondo Nunzio Ragno, presidente dell’Antico, Associazione nazionale tutela il comparto oro, gli interventi normativi all’attenzione delle istituzioni preposte, resi noti dall’Unità di informazione finanziaria con la pubblicazione del rapporto annuale 2021.

Cosa ha spinto le istituzioni a prevedere modifiche agli obblighi relativi alle dichiarazioni delle operazioni in oro?
Secondo quanto riportato dalla Uif nel proprio rapporto annuale per l’anno 2021, il restyling alle disposizioni in materia di dichiarazioni in oro stabilite all’art. 1, comma 2 della legge 7/2000, derivano dall’esigenza di evitare la sovrapposizione di obblighi dichiarativi di carattere transfrontaliero aventi alla base oro da investimento, rispettivamente stabiliti dalla medesima legge 7/2000 e dal regolamento Ue 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione. Da un lato, infatti, la disciplina in materia di oro prevede che chiunque disponga o effettui il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale o altra operazioni in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Unità di informazione finanziaria, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500,00 euro. Dall’altro, invece, il regolamento Ue 2018/1672, annoverando nella definizione di denaro contante anche l’oro da investimento sotto forma di lingotti e monete, impone al portatore che rechi con sé tali beni di valore pari o superiore a 10.000 euro, l’obbligo di presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entrano o escono dall’Unione.

In cosa consistono le proposte di modifica in esame?
Verosimilmente, alla luce del quadro normativo avanti rappresentato e in base a quanto si evince dal rapporto annuale dell’Uif, potremmo ipotizzare un sostanziale esonero dall’obbligo dichiarativo delle operazioni in oro di cui alla legge 7/2000, qualora le stesse formino oggetto di dichiarazione ai sensi del regolamento Ue 2018/1672; il tutto, ovviamente, previo allineamento delle soglie dichiarative stabilite dalle due normative, nonché precisando presupposti, modalità comunicative, termini e relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione. Questo, rappresenterebbe una semplificazione di non poco conto per gli operatori in oro su cui già gravano numerosi adempimenti comunicativi.

Ci sono altre novità in arrivo?
Si. All’attenzione del tavolo tecnico inter-istituzionale coordinato dal Mef, con la partecipazione della Uif, della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, vi è anche la proposta di prevedere che le comunicazioni per l’esercizio in via professionale del commercio di oro siano trasmesse all’Oam e non più alla Banca d’Italia, dando luogo all’effettiva migrazione dell’Elenco degli operatori professionali in oro dalla Banca d’Italia all’Oam, Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi che, gioco forza, si occuperà della verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica attività di commercio e produzione di oro di cui alla legge 7/2000.

Come valuta le proposte di modifica in via di definizione?
In un’ottica di semplificazione, il passaggio dell’Elenco degli operatori professionali in oro all’Oam, già tenutario del registro degli operatori compro oro, rappresenta una soluzione che può, senz’altro, migliorare la gestione oltre che il monitoraggio dei soggetti esercenti entrambe le attività specifiche, che per loro peculiarità e caratteristiche tendono il più delle volte a convergere e a integrarsi. Questo anche in previsione di un’auspicabile estensione delle attività di vigilanza e controllo per tali categorie professionali, con la formazione di un organo di autoregolamentazione dedicato, che collabori con le autorità antiriciclaggio e provveda a diramare ai soggetti obbligati linee guida comportamentali conformi alle normative.