Ivass: nel 2023 sanzioni pecuniarie per 7 mln di euro. Destinatari 26 compagnie, 8 esponenti aziendali e 57 intermediari

Ivass Logo 4Nel 2023 l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha irrogato sanzioni pecuniarie per 7 milioni di euro. Nel dettaglio, ha emesso 130 provvedimenti sanzionatori, di cui 56 conclusi con sanzioni pecuniarie, 50 non pecuniarie e 24 con l’archiviazione.

Destinatari dei provvedimenti sanzionatori sono stati 26 compagnie di assicurazioni, 17 delle quali italiane (pari al 20% del totale delle società italiane), 8 esponenti aziendali e 57 intermediari.

Su 130 provvedimenti emessi solo 6 sono stati oggetto di ricorso giurisdizionale, corrispondenti al 5,7% dei provvedimenti sanzionatori emessi. Di questi 4 erano provvedimenti non pecuniari nei confronti di intermediari e 2 provvedimenti nei confronti di imprese in materia di liquidazione sinistri rc auto e polizze vita.

Sono alcune delle evidenze emesse dalla Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2023, diffuso ieri dall’Ivass.

Per un confronto con il 2022, l’anno precedente l’Istituto aveva trattato 254 provvedimenti, di cui 85 sanzioni pecuniarie, 119 non pecuniarie (14 relative a violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018) e 50 archiviazioni. Le sanzioni pecuniarie complessivamente irrogate ammontavano a 6,7 milioni di euro.

Procedimenti verso imprese e in materia di aml

Secondo il report, i procedimenti istruiti nei confronti di imprese e, in taluni casi, dei relativi esponenti aziendali in seguito a verifiche ispettive o cartolari hanno riguardato:

  • criticità nella funzionalità della governance aziendale e nel sistema di governo e gestione dei rischi;
  • debolezze nei presìdi di governo e controllo in materia di distribuzione dei prodotti e inadeguata attuazione del piano di rimedio richiesto dall’Ivass;
  • inosservanza delle regole di condotta nei confronti dei contraenti e degli assicurati nell’esecuzione dei contratti.

Si sono conclusi con sanzione diversi procedimenti aperti in materia di aml nei confronti di imprese assicurative e di società di intermediazione, prevalentemente originati da carenze nello svolgimento dell’adeguata verifica della clientela, ovvero nei confronti dei componenti dell’organo sindacale di un’impresa la cui azione non ha consentito di intercettare importanti criticità nell’esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa primaria e regolamentare a garanzia della sana e prudente gestione e a prevenzione dei fenomeni in materia di aml (D.lgs. 21 nov. 2007 n. 231 e successive modificazioni)

Violazioni riscontrate in materia distributiva

Per quanto riguarda la materia, delle 58 sanzioni irrogate a intermediari, 51 hanno riguardato l’ambito della distribuzione assicurativa (50 non pecuniarie e 1 pecuniaria).

Le condotte che hanno dato luogo a provvedimenti di radiazione di intermediari sono relative in prevalenza a:

  • mancata rimessa alle imprese o agli intermediari di riferimento di somme riscosse a titolo di premi,
  • omesse registrazioni degli incassi,
  • violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale derivante da mancata costituzione o non corretta gestione del c/c separato,
  • falsificazione di documentazione contrattuale,
  • comunicazione ai contraenti di circostanze non rispondenti al vero, con il rilascio di false attestazioni in sede di offerta contrattuale.

I provvedimenti di censura sono stati irrogati per il mancato rispetto nello svolgimento dell’attività di distribuzione degli obblighi di equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza con i quali i distributori di prodotti assicurativi devono operare nel miglior interesse dei contraenti, con inosservanza, a volte, delle disposizioni sull’adeguatezza dei contratti offerti.

Violazioni riscontrate in materia non distributiva

Sono stati emessi 49 provvedimenti pecuniari per un ammontare di sanzione pari a 6,7 milioni di euro.

Le sanzioni pagate

Gli importi delle sanzioni pagate nell’anno si riferiscono a provvedimenti ingiuntivi emessi dall’Istituto anche negli anni passati. Si tratta, in alcuni casi, di pagamenti per maggiorazione dell’importo, poiché effettuati oltre il termine di 30 o 60 giorni, a seconda che il destinatario risieda in Italia o all’estero, o relativi a provvedimenti per i quali è stato consentito il frazionamento mensile, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 L. 689/1981 (concessione fino a un massimo di 30 rate mensili all’interessato “che si trovi in condizioni economiche disagiate”).