Lo scorso 18 luglio l’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con una lettera al mercato ha fornito chiarimenti interpretativi e operativi sul Regolamento Ivass n. 51 del 22 giugno 2022, relativo al servizio Preventivass.
L’Istituto ha inoltre invitato le imprese a:
- esporre sulla propria home page collegamenti relativi al preventivatore pubblico ben visibili mediante i quali gli utenti possano agevolmente accedere a pagine o sezioni del sito contenenti un’informativa dettagliata su Preventivass, sul contratto base e sulle sue finalità;
- collocare il link al canale “brandizzato” di Preventivass in maniera distinta e successiva all’informativa, chiarendo che, attraverso detto collegamento, gli utenti possono ottenere “… il solo preventivo dell’impresa al cui sito internet è stato effettuato l’accesso”.
Chiarimenti su posizionamento e contenuto dell’informativa
Dall’esame dei siti delle imprese, L’Ivass ha riscontrato modalità disomogenee di adesione relativamente alla pubblicazione sul sito internet delle imprese della informativa su contenuto e modalità di consultazione di Preventivass.
Nella lettera al mercato del 18 luglio 2023 ha quindi fornito alcuni chiarimenti interpretativi finalizzati alla migliore comprensione da parte dell’utenza dell’operatività di Preventivass e delle finalità del contratto base. In merito al posizionamento dell’informativa prescritta, precisa che, essendone prevista la presenza “… nella pagina principale del sito internet – … – con modalità espositive che ne consentano l’immediata individuazione”, possono risultare rispondenti al dettato normativo collegamenti (attivabili mediante appositi buttom) che, richiamando in maniera ben visibile il preventivatore pubblico o Preventivass, reindirizzino ad altre pagine o sezioni del sito internet dell’impresa in cui vengono fornite le informazioni dovute.
Per quanto riguarda il contenuto dell’informativa, ai sensi di quanto previsto dalla norma, l’Ivass ritiene che vada in primo luogo chiarita all’utenza la tipologia del servizio erogato da Preventivass, ovvero il servizio di comparazione informativa on line sulle tariffe r.c. auto da contratto base, fornendo al riguardo gli elementi conoscitivi minimi sul predetto contratto base, definito, come noto, dal ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell’art. 22 della Legge n. 221/2012.
“A quest’ultima norma, infine, è da ricollegare la previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), del Regolamento IVASS n. 51/22, ai sensi della quale “… i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono al servizio tramite i siti internet delle imprese, ottenendo in tal caso il solo preventivo dell’impresa dal cui sito internet è stato effettuato l’accesso” (c.d. Canale “Brandizzato”).
In tale ipotesi (attivando ed esponendo il c.d. Canale “Brandizzato”) le imprese ottemperano all’obbligo introdotto dal citato art. 22, co. 5, della Legge n. 221/2012 di formulare obbligatoriamente, tramite il sito internet, la propria offerta da contratto base”, si legge nel documento.
Altri chiarimenti
Gli altri chiarimenti forniti con la lettera dell’Ivass al mercato del 18 luglio 2023 riguardano la mancata emissione preventivi per “dato mancante” e il referente designato dalle imprese per le attività connesse all’esecuzione del progetto Preventivass.