Oblio oncologico, Ivass: pubblicato il provvedimento con le nuove regole per le imprese di assicurazione e intermediari

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L’oblio oncologico sarà presto realtà. Compagnie e intermediari assicurativi sono tenuti ad aggiornare la propria documentazione precontrattuale tenendo conto dalle novità legislative previste in materia di oblio oncologico. A prevederlo è il provvedimento dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), che ha emanato il provvedimento n. 169/2026 di attuazione della legge sul diritto all’oblio oncologico (legge 7 dicembre 2023, n. 193). 

La legge sull’oblio oncologico

La legge è un atto di grande civiltà e senso etico che ha l’obiettivo di tutelare le persone guarite da patologie oncologiche, prevenire discriminazioni e garantire pari diritti nell’accesso ai servizi assicurativi, bancari e finanziari”, spiega l’Ivass.  

Nel dettaglio, la legge sull’oblio oncologico ha introdotto il divieto per le compagnie di assicurazione e per i distributori di prodotti assicurativi di: 

  • richiedere informazioni sullo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, quando sia trascorso un determinato periodo di tempo dal trattamento attivo, in assenza di recidive o ricadute della malattia; 
  • utilizzare le informazioni già acquisite sulle patologie oncologiche pregresse ai fini della valutazione del rischio dell’operazione se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.  

Il provvedimento Ivass e l’aggiornamento della documentazione precontrattuale

Il provvedimento Ivass n. 169/2026, pubblicato sul sito dell’Istituto, chiede a compagnie e intermediari assicurativi di aggiornare la documentazione precontrattuale predisposta ai sensi dei Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018. Restano esclusi i prodotti rc auto, per i quali il dato sanitario riguardante la malattia oncologica risulta irrilevante.  

Gli aggiornamenti riguardano i Moduli unici precontrattuali (Mup) e i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (Dip aggiuntivi), nei quali dovrà essere inserita una sezione dedicata al diritto all’oblio oncologico, in cui si chiarisce che le persone – guarite da più di 10 anni, 5 anni per i minori di 21 anni oppure nel termine più breve previsto per specifiche casistiche – non sono tenute a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) su tali pregresse patologie.   

Imprese e distributori non possono raccogliere informazioni sulle pregresse patologie oncologiche, né utilizzarle per determinare condizioni contrattuali o valutare il rischio (divieto di acquisizione e utilizzo di dati sanitari). Sono inoltre obbligati a eliminare quelle già possedute, entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione di avvenuto oblio oncologico (cancellazione dei dati). 

Tempi di adeguamento e garanti

Imprese e distributori dovranno adeguarsi entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

Il Garante per la protezione dei dati personali vigilerà sul rispetto della Legge.  

L’Ivass vigilerà sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e dei distributori.  

Per controversie in tema di oblio oncologico è possibile presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo